Bonus formazione 4.0 anche per le spese precedenti al deposito del CCNL

Pubblicato il 21 marzo 2019

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 79 del 20 marzo 2019, fornisce delucidazioni in merito alla corretta fruizione del credito d’imposta “formazione 4.0”, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le "tecnologie abilitanti" previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

L’istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo sostenuto per lo svolgimento delle attività formative vada assunto sin dall’inizio dell’anno d’imposta o se vada effettuato un ragguaglio ad anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto.

Bonus formazione 4.0, prorogato al 2019 e rimodulato

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, con una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute.

Inoltre, la disciplina di riferimento del credito d'imposta formazione richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Bonus formazione 4.0, attività di formazione agevolate nel CCNL

Circa l’adempimento dell’impresa di esplicitare l’impegno ad investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti nel CCNL aziendale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la circolare MiSE n. 412088/2018 ha precisato, riguardo al termine di deposito dei contratti, che “… lo stesso può essere effettuato … anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018”.

Nella sua risposta n. 79/2019, dunque, l’Agenzia ritiene che l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisca “una condizione di ammissibilità al beneficio”, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.

Di conseguenza – conclude l’Agenzia - il credito d’imposta spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018.

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