Bonus Infanzia 2014 senza ISEE

Pubblicato il 24 febbraio 2015 L’INPS, con messaggio n. 1336 del 20 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione del beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), Legge n. 92/2012, al D.M. 28 ottobre 2014 (c.d. Bonus Infanzia), nonché a seguito della circolare n. 169 del 16 dicembre 2014.

Nello specifico l’Istituto - poiché per l’anno di sperimentazione 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha indicato un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso al beneficio in questione - ha precisato che le domande pervenute entro il 31 dicembre 2014 incluso, non potranno essere respinte per motivi legati alla mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE.

Qualora alcune domande fossero già state respinte per i suddetti motivi, l’INPS procederà al riesame delle stesse, eventualmente provvedendo in autotutela alla riammissione.

Per quanto concerne, invece, l’anno di sperimentazione 2015, nell’attesa dell’eventuale emanazione del Decreto Direttoriale di cui all’art. 3, comma 3, DM 28 ottobre 2014, in caso di domanda per la quale la procedura "gestione bonus infanzia" abbia segnalato un’irregolarità relativa alla dichiarazione ISEE, le strutture territorialmente competenti contatteranno la madre lavoratrice richiedente al fine di far regolarizzare la problematica relativa, per l'appunto, alla dichiarazione ISEE.
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