Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, disciplinato dall’articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, costituisce una misura agevolativa destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche digitale.
Per l’anno 2026, il periodo per la presentazione della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è stato oggetto di differimento con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.
Il termine ordinario di presentazione, fissato dall’1° marzo 2026 al 31 marzo 2026, è stato modificato come segue:
Pertanto, per l’anno 2026, la finestra utile per l’invio della comunicazione è compresa tra il 2 marzo 2026 e il 1° aprile 2026.
Possono accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti:
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sulla:
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 superi di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nel 2025.
Sono esclusi dal beneficio:
Il credito d’imposta è pari al: 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 rispetto al 2025
Il valore incrementale corrisponde alla differenza positiva tra:
ESEMPIO OPERATIVO:
Se un’impresa ha sostenuto:
il valore incrementale è pari a euro 30.000.
Il credito teorico spettante è pari al 75% di euro 30.000, ossia euro 22.500, salvo eventuale riparto proporzionale delle risorse.
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari.
Sono escluse:
La corretta qualificazione della spesa è essenziale ai fini della determinazione del valore incrementale.
Per l’anno 2026 è previsto uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro.
Qualora le richieste complessive superino tale importo, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede a un riparto proporzionale tra tutti i richiedenti ammessi.
L’ammontare effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è determinato con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Per accedere all’agevolazione è necessario trasmettere due distinti adempimenti.
1. Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta
La comunicazione deve essere presentata dal 2 marzo 2026 al 1° aprile 2026 e deve contenere:
La comunicazione ha natura prenotativa delle risorse.
2. Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio 2027 al 9 febbraio 2027.
Con la dichiarazione sostitutiva il soggetto attesta:
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
L’accesso all’area riservata è consentito mediante:
La trasmissione può essere effettuata:
Ai fini della fruizione del credito è necessario acquisire un’attestazione rilasciata:
L’attestazione deve certificare:
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
Il codice tributo da indicare è “6900”.
L’utilizzo è consentito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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Adempimento |
Periodo di presentazione |
Anno di riferimento |
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Comunicazione per l’accesso |
2 marzo 2026 – 1° aprile 2026 |
Investimenti 2026 |
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Dichiarazione sostitutiva |
9 gennaio 2027 – 9 febbraio 2027 |
Investimenti 2026 |
Ai fini di una corretta pianificazione fiscale per l’anno 2026, è opportuno:
Una pianificazione anticipata consente di valutare in modo puntuale il beneficio potenziale e l’impatto di un eventuale riparto proporzionale delle risorse disponibili.
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