Bonus Irpef per acquisto di immobile da affittare

Pubblicato il 05 dicembre 2015

Con decreto 8 settembre 2015 - in “Gazzetta Ufficiale” n. 282 del 3/12/2015 - il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni per effettuare la deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da dare in locazione.

Destinatari della deduzione

La deduzione dall'IRPEF, pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile, viene riconosciuta alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, di cui all'art. 21, comma l, del DL n. 133/2014, che acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute o oggetto di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo.

E' prevista, inoltre, la deduzione degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto, nella misura del 20% degli stessi.

La deduzione spetta nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00 comprensivo di IVA.

Quali sono le case invendute

Per invendute si intendono le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla stessa data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, nonchè quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero accordi similari.

Modalità di fruizione del bonus

Il bonus in questione viene ripartito in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Eventuali interruzioni della locazione per motivi non imputabili al locatore, purchè inferiori ad un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.

Le abitazioni oggetto dell'agevolazione devono essere destinate, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori per la costruzione, alla locazione, con un contratto di almeno otto anni, con carattere continuativo, e non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre:

- l'immobile non deve essere ubicato in una zona omogenea “E”;

- l'immobile deve avere la certificazione energetica “A” e/o “B”;

- tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

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