Bonus locazioni 2021. Ai locatori il Cfp spetta al 100%

Pubblicato il 28 ottobre 2021

Buone notizie per i locatori di immobili ad uso abitativo, situati in un comune ad alta tensione abitativa, arrivano dal provvedimento firmato il 27 ottobre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate: la percentuale di riduzione del canone di locazione “è pari al 100%”.

Pertanto, l'importo del contributo a fondo perduto che sarà erogato a ciascun locatore sarà pari all'intero ammontare spettante.

Bonus affitti, un Cfp per la riduzione del canone di locazione

L’articolo 9-quater del decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020) riconosce al locatore di immobile ad uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore (cosiddetto Bonus locazioni).

Successivamente al citato decreto, l’Agenzia ha pubblicato il provvedimento n. 180139 del 6 luglio 2021, con il quale ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.

Con tale documento di prassi è stato specificato che:

Ne consegue che è compito dell’Agenzia delle Entrate determinare l’effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procedere all’erogazione dello stesso, rendendo nota la percentuale di riparto con un apposito provvedimento.

Riduzione canoni locazione, determinazione importo effettivo del Cfp

Questo è quello che è avvenuto con il provvedimento del 27 ottobre 2021. Sulla base delle istanze pervenute entro lo scorso 6 ottobre, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia dichiara che non è necessario fare alcun riparto.

Pertanto, il Direttore delle Entrate stabilisce che a ciascun beneficiario venga erogato il 100% del contributo a fondo perduto spettante determinato come stabilito dal provvedimento del 6 luglio 2021, salva la rideterminazione per contratti cessati o riduzioni non comunicate entro fine anno.

L’importo effettivo del contributo spettante a ciascun beneficiario, quindi, sarà determinato dall’Agenzia dopo il 31 dicembre 2021.

Se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, saranno considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

Infine, il contributo verrà versato nell’anno 2022, direttamente dalle Entrate sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda tramite Iban.

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