Bonus malus per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro: ancora entro il 31 gennaio

Pubblicato il 10 gennaio 2011 Come indicato dall’Inail, da ultimo con nota protocollo 9262 del 22 dicembre 2010, entro il 31 gennaio 2011 le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, superando quelli previsti dalla legge in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, ex articolo 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Si tratta della riduzione del tasso in misura fissa pari al:

- 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (con numero di lavoratori anno superiore a 500);
- 10 % per le altre aziende (con numero di lavoratori anno inferiore a 500).

Restano esclusi dall'agevolazione del bonus malus i datori di lavoro non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.

È stato predisposto dall’Istituto un restyling della modulistica, ossia del modello OT/24, e dei relativi allegati. Ne dà notizia la nota Inail 7625 del 20 ottobre 2010. Le maggiori novità, concordate con le parti sociali, consistono nella valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra Inail e parti sociali o con gli enti bilaterali; nella valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e nel rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In merito agli allegati, è evidenziato il miglioramento del questionario per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese al fine di facilitare le aziende nella compilazione.

Si ricorda che la Delibera del commissario straordinario n. 79 del 21 aprile 2010, che riscrive l’articolo 24 citato, non ha ancora trovato l’adozione del decreto di competenza da parte dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Tale decreto si trova attualmente presso la Corte dei Conti per l'apposizione del visto e la conseguente registrazione. Successivamente alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” saranno valide la nuova data di invio dell’istanza – 28/29 febbraio - e le altre novità.
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