Bonus Nido: domanda valida per più anni e nuovi criteri di ammissibilità

Pubblicato il 18 agosto 2025

La domanda di Bonus nido, se accolta, non deve essere rinnovata ogni anno, ma produce effetti anche per gli anni successivi.

A prevederlo è il nuovo articolo 6-bis della legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, cd. decreto Economia. E non è l’unica novità in arrivo.

La legge n.118 del 2025, di conversione del decreto Economia, approvato dal Senato nella seduta del 31 luglio 2025, è stato licenziata dalla Camera il 6 agosto 2025 ed è in vigore dal 10 agosto 2025.

Bonus nido: disciplina e interpretazione autentica

Innanzitutto va ricordato che il nuovo articolo 6-bis, aggiunto in sede referente dalla Commissione Bilancio del Senato, reca una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale articolo detta la disciplina delle agevolazioni alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, riconosciute:

La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi nel corso degli anni e, da ultimo, per effetto della legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 209 a 211 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), le cui novità sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025.

A distanza di qualche mese, arriva un nuovo intervento legislativo, ad opera del decreto Economia.

L’intervento è di natura chiarificatoria (al comma 1) e semplificatoria (al comma 2).

Bonus nido: per quali asili nido?

L'articolo 6-bis, al comma 1, reca una norma di interpretazione autentica e, come tale, avente effetto retroattivo.

Si dispone che il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

A mente dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 65 i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

L'articolo 6-bis riconosce il diritto al bonus nido per la frequenza dei predetti servizi educativi per l'infanzia, escludendo tuttavia dal perimetro di applicazione delle agevolazioni, le ipotesi di frequemza dei “centri per bambini e famiglie" di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

I servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati, devono essere in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Asili nido: definizione e requisiti secondo l’INPS

Con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, l’INPS ha chiarito che:

La semplice denominazione della struttura non è sufficiente

L’INPS ha inoltre escluso tra le spese rimborsabili quelle sostenute per servizi integrativi o sostitutivi dell’asilo nido, come ludoteche, spazi gioco, baby o baby parking, pre/post-scuola, campi estivi per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Bonus nido: domanda con validità pluriennale

Il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni in legge, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per il Bonus nido, presentata dal genitore ed accolta, produce effetti anche per gli anni successivi, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

In buona sostanza, il genitore che richiede il “contributo asilo nido” (coincidente con il soggetto che ha effettuato il pagamento delle spese ed intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo, come fatture, giustificativi di pagamento, ecc.)  che ha presentato domanda dal 1° gennaio 2026 e la stessa è accolta, non dovrà presentare domanda di rinnovo nel 2027 e negli anni successivi.

Resta tuttavia l’onere della prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

L’INPS verificherà la sussistenza dei requisiti di legge.

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