Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande per il bonus nuovi nati, l’importante sostegno economico volto ad incentivare la natalità e sostenere le famiglie italiane nella prima fase di accoglienza di un nuovo figlio, introdotto dal la legge di bilancio 2025.
Per gli eventi verificatisi prima del 17 aprile 2025 (data di apertura del servizio per la presentazione della domanda), la domanda deve essere infatti presentata, a pena di decadenza, entro il 16 giugno 2025.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il contributo, a chi è destinato e come fare la domanda.
Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro destinato a ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.
La misura risponde alla necessità, evidenziata anche a livello istituzionale, di contrastare il calo demografico e agevolare le famiglie nelle spese iniziali legate alla nascita o all’ingresso in famiglia di un minore.
La base giuridica del bonus è rappresentata, come accennato, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, con l’articolo 1, commi 206, 207 e 208, disciplina:
Per accedere al bonus nuovi nati 2025, il genitore richiedente deve possedere una serie di requisiti che riguardano cittadinanza, residenza, condizione economica e tipologia dell’evento familiare.
Cittadinanza
I beneficiari possono essere:
cittadini italiani;
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure familiari di cittadini UE, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Stati extra-UE in possesso di:
Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani:
Per i cittadini del Regno Unito già residenti in Italia al 31 dicembre 2020, ai fini del bonus si applicano le stesse regole previste per i cittadini UE.
Residenza
Un altro requisito fondamentale è la residenza in Italia del genitore richiedente alla data di presentazione della domanda. Il genitore deve risultare residente ininterrottamente sul territorio nazionale dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino alla data di presentazione della richiesta.
Per ottenere il bonus è necessario che il nucleo familiare del minore presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 40.000 euro annui. Deve trattarsi di un ISEE minorenni, che includa il figlio per cui si richiede il beneficio.
Un elemento distintivo del calcolo è l’esclusione dell’Assegno Unico Universale (AUU): gli importi ricevuti a titolo di AUU vengono neutralizzati nel calcolo dell’ISEE, per evitare che il sostegno già percepito penalizzi l’accesso a ulteriori benefici.
Esempio pratico: se l’ISEE risulta pari a 40.400 euro e il nucleo familiare ha ricevuto 1.500 euro di AUU, con una scala di equivalenza pari a 2,5, il valore dell’ISEE utile sarà pari a 39.800 euro, rientrando quindi nei limiti previsti per accedere al bonus.
Il figlio per il quale si richiede il bonus deve essere:
NOTA BENE: in caso di adozioni internazionali, si considera la data di trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile. Per i minori adottati dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo anteriore a tale data, il bonus può essere richiesto sulla base della sentenza di adozione definitiva.
La domanda per il bonus da 1.000 euro deve essere presentata entro un termine perentorio: in mancanza del rispetto delle scadenze indicate, il diritto al beneficio decade.
Scadenza ordinaria
La regola generale prevede che la domanda sia presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento:
Ad esempio, se un bambino nasce il 15 luglio 2025, la domanda per il bonus dovrà essere trasmessa entro il 13 settembre 2025.
Eventi antecedenti il rilascio del servizio INPS
Per gli eventi (nascita, adozione o affido) verificatisi prima dell’attivazione del nuovo servizio telematico INPS, ovvero il 17 aprile 2025, la domanda potrà essere presentata entro il 16 giugno 2025.
La presentazione della domanda può essere effettuata direttamente dal genitore richiedente oppure, in alternativa, attraverso patronati o soggetti delegati.
1. Portale web INPS
Il primo canale è il sito ufficiale dell’INPS: l’accesso all’area riservata per l’invio della domanda avviene tramite una delle seguenti identità digitali:
Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare il servizio dedicato al “bonus nuovi nati” e seguire la procedura guidata.
2. App INPS Mobile
È possibile utilizzare l’applicazione ufficiale INPS Mobile disponibile per dispositivi Android e iOS, al cui interno è presente la funzione “bonus nuovi nati”, che consente di compilare e inviare la domanda direttamente da smartphone o tablet.
3. Contact Center INPS
Per chi ha difficoltà con i canali digitali, è disponibile il Contact Center Multicanale:
4. Istituti di Patronato
I patronati autorizzati offrono un servizio di supporto personalizzato per l’invio della domanda e procedono alla trasmissione telematica della domanda, verificando preventivamente la correttezza dei dati.
Per procedere correttamente alla compilazione e all’invio della domanda, è necessario disporre della seguente documentazione in corso di validità.
ISEE minorenni
Deve essere un ISEE valido riferito al nucleo familiare del figlio, calcolato secondo le regole del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
È possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), se non ancora in possesso dell’ISEE aggiornato.
Dati anagrafici del figlio
Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo dell’evento (nascita, adozione o affido).
Dati del genitore richiedente
Informazioni anagrafiche, cittadinanza, codice fiscale e titolo di soggiorno se straniero.
Documentazione sulla residenza
Il richiedente e il minore devono risultare residenti in Italia dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda.
Modalità di pagamento
IBAN italiano o bonifico domiciliato.
In caso di IBAN estero (area SEPA), va allegato il modulo MV70 “Identificazione finanziaria SEPA”, disponibile sul sito INPS.
Nel modulo di domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Uno dei criteri fondamentali che regolano l’erogazione del bonus è l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
L’INPS assegna infatti le risorse in base alla data e all’ora di presentazione telematica della richiesta da parte del genitore richiedente, a condizione che la domanda venga accolta, ossia che tutti i requisiti soggettivi ed economici risultino verificati.
In altri termini, le domande che rispettano i criteri di ammissibilità vengono istruite ed evase in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei fondi disponibili per l’anno in corso. Ciò significa che, a parità di requisiti, presentare la domanda tempestivamente costituisce un elemento determinante per accedere effettivamente al beneficio.
La corresponsione del bonus nuovi nati è subordinata anche al rispetto di vincoli di spesa stabiliti dalla normativa. L’articolo 1, comma 208, della legge n. 207/2024 prevede infatti:
L’Istituto dunque è incaricato del monitoraggio mensile delle somme erogate e deve comunicare l’andamento della spesa sia al ministero del lavoro e delle politiche sociali sia al ministero dell’economia e delle finanze.
Nel caso in cui si preveda il superamento del limite di spesa annuale, è prevista l’adozione di un decreto interministeriale, con cui sarà possibile modificare:
Il pagamento del bonus avviene tramite accredito su conto bancario o bonifico domiciliato. A tal fine, l’INPS ha integrato la procedura di domanda con il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI).
Grazie a SUGI, il richiedente ha due possibilità.
In caso di IBAN esteri (area SEPA), è obbligatorio allegare il modulo di identificazione finanziaria MV70, scaricabile dal sito INPS, nella sezione “Moduli”. Questo passaggio garantisce la correttezza dei dati bancari internazionali e consente il buon esito del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito correttamente (ad esempio per IBAN errato, chiuso o inattivo), le somme non erogate vengono riaccreditate automaticamente. Il sistema dell’INPS registra l’operazione e consente una nuova emissione del pagamento al corretto conto di destinazione, previa rettifica da parte del beneficiario.
Il bonus nuovi nati non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In pratica:
Scadenza ordinaria |
Entro 60 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) |
Scadenza in deroga |
Per eventi precedenti al rilascio del servizio INPS, entro 60 giorni dalla pubblicazione del messaggio che ne comunica l’attivazione |
Chi può presentare la domanda |
Uno dei due genitori; in caso di minorenne o incapace, il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore |
Canali di presentazione |
- Portale INPS (SPID, CIE, CNS, eIDAS) |
Documentazione necessaria |
- ISEE minorenni in corso di validità |
Dichiarazioni obbligatorie |
- Cittadinanza e titolo di soggiorno |
Permesso di soggiorno scaduto |
Ammessa domanda se è stata presentata richiesta di rinnovo e si allega la ricevuta |
Modalità di pagamento |
- Accredito su IBAN italiano o estero (area SEPA) |
Sistema SUGI |
Possibilità di selezionare un IBAN già registrato presso l’INPS oppure inserirne uno nuovo |
Monitoraggio della domanda |
Verifica dello stato di lavorazione e ricevute tramite portale INPS o app mobile |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".