La domanda di Bonus psicologo per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025. È quanto rende noto l’INPS con la circolare n. 124 dell’11 settembre 2025,a conferma di quanto annunciato con il messaggio n. 2460 del 2025.
Il documento di prassi reca le attese istruzioni operative relative al contributo per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), reso strutturale dall’articolo 1, comma 538, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Il decreto interministeriale del 10 luglio 2025 definisce, con qualche importante novità, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.
Come sottolineato dall'INPS, la Provincia autonoma di Trento non finanzia la misura, pertanto i residenti in tale Provincia autonoma non possono presentare domanda di Bonus psicologo.
Le risorse disponibili ammontano:
L’INPS, con la circolare n. 124/2025, ricorda che può fruire del Bonus psicologo ogni persona in situazione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica e nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
Il contributo spetta una sola volta per annualità, ai soggetti che:
La misura massima del contributo è modulata secondo le seguenti fasce ISEE:
| Fascia ISEE | Importo massimo per beneficiario | Importo massimo per seduta |
|---|---|---|
| < 15.000 € | 1.500 € | 50 € |
| 15.000 – 30.000 € | 1.000 € | 50 € |
| 30.000 – 50.000 € | 500 € | 50 € |
Le domande di Bonus psicologo per l’anno 2025 vanno presentate esclusivamente in via telematica dal 15 settembre al 14 novembre 2025, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.
La domanda può essere presentata mediante:
Ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità e di importo non superiore a 50.000 euro alla data della domanda.
Qualora l’attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’interessato viene informato, già in sede di presentazione, della necessità di regolarizzare la propria posizione mediante una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), così da consentire l’istruttoria della domanda.
Il richiedente ha a disposizione 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande per sanare le irregolarità attraverso una delle seguenti modalità alternative:
Trascorso tale termine senza regolarizzazione, la domanda è dichiarata improcedibile.
La domanda può essere presentata per conto di terzi:
Ogni domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.I. 2025.
NOTA BENE: Domande prive di tale dichiarazione o presentate oltre i termini stabiliti sono considerate inammissibili.
Le istanze regolarmente acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS sono sottoposte a un processo di istruttoria automatizzata centralizzata.
Al termine della finestra temporale stabilita per la presentazione delle domande vengono predisposte le graduatorie per Regione/Provincia autonoma di residenza del beneficiario, sulla base del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento della definizione delle graduatorie viene reso noto mediante apposito messaggio pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. Contestualmente, l’esito dell’elaborazione è comunicato ai richiedenti tramite SMS e/o e-mail, inviati ai recapiti indicati nella domanda. L’esito è inoltre consultabile nella stessa procedura telematica utilizzata per l’invio della domanda, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento, il provvedimento riporta l’importo del Bonus psicologo e il codice univoco attribuito al beneficiario. Tale codice deve essere comunicato, ad ogni seduta, al professionista scelto scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, attraverso l’apposita sezione della piattaforma INPS, è tenuto a inserire il codice univoco del beneficiario unitamente al codice fiscale, sia in fase di prenotazione sia in fase di conferma della seduta di psicoterapia.
Il beneficiario dispone di 270 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio di completamento delle graduatorie, per utilizzare il contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice viene annullato automaticamente.
Come stabilito dall’articolo 6 del D.I. 10 luglio 2025, a partire dall’annualità 2025 i beneficiari decadono dal diritto se non effettuano almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
NOTA BENE: L'INPS evidenzia che, as eguita di tale novità. i professionisti sono tenuti a confermare tempestivamente la prima seduta la prima seduta.
I professionisti sono remunerati dall’INPS per le sedute effettivamente svolte, fino a 50 euro ciascuna, previa presentazione di regolare fattura.
Il pagamento avviene entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti, a condizione che le Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano abbiano trasferito le risorse all’INPS ( tabella allegata al D.I. 2025 e riportata nell'allegato n. 1 alla circolare n. 124 dell’11 settembre 2025),
L’INPS trasmetta mensilmente al Ministero della Salute, alle Regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano dati aggregati su beneficiari, fasce ISEE, sesso, età, residenza e pagamenti, al fine di consentire un monitoraggio puntuale della misura.
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