Bonus R&S. Agevolate le spese dei beni utilizzati direttamente ed esclusivamente

Pubblicato il 28 marzo 2019

L’Agenzia delle Entrate si corregge sul credito d’imposta R&S: i costi sostenuti per acquisto di beni immateriali, anche in licenza d'uso, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

La rettifica, di un passaggio della risposta 73/2019, è veicolata dalla risposta alla consulenza giuridica n. 86 pubblicata il 27 marzo 2019.

Ribadito il principio di competenza

Si ricorda che l’agevolazione, disciplinata dall’articolo 3 del Dl 145/2013, è stata attuata dal Dm 27 maggio 2015 e dalle circolari n. 5/E/2016 e n. 13/E/2017.

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto scritto nella risposta n. 73 del 13 marzo 2019, in cui indicava che nel calcolo della media, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio. 

Infatti, in base al criterio di imputazione temporale dei costi ex articolo 109 del Tuir: anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento.

Ma, in tema di costi ammissibili, chiarisce che ai fini della determinazione dell’agevolazione - per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 l’aliquota del 50 per cento è riconosciuta esclusivamente in relazione alle spese di cui alle lettere a) e c) del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge n. 145/2013.

Sul punto è richiamato l’articolo 8, comma 3, del Dl 87/2018: i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), dell’articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, assumono rilevanza, tanto ai fini della calcolo della media storica e tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato “…solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio”.

Il marchio, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6, lettera d), del decreto legge n. 145/2013 (cfr. circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, paragrafo 4.5.2). Pertanto, i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento ai costi dei materiali per realizzazione di prototipi che, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

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