Bonus sanificazione, definita la percentuale di fruizione

Pubblicato il 14 settembre 2020

La percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è pari al 15,6423% della somma richiesta. La percentuale deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Il contributo, tra l’altro, può essere richiesto nella misura non superiore al valore di 60.000 euro. Si ricorda, a tal proposito, che le domande di ammissione al beneficio dovevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7 settembre.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020.

Bonus sanificazione, la normativa

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 259854 del 10 luglio 2020), sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.

Il citato provvedimento ha previsto, tra l’altro, che:

Bonus sanificazione, modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere utilizzato, fino al suo esaurimento, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta oppure in compensazione tramite modello F24. In caso di compensazione:

Una successiva risoluzione istituirà un codice tributo ad hoc. I beneficiari potranno consultare l’importo fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus sanificazione, cessione del credito d’imposta

I beneficiari del bonus, infine, possono decidere anche per la cessione, totale o parziale, del credito d’imposta a terzi, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso, l’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del bonus può avvenire a decorrere da lunedì 14 settembre 2020, e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

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