Bonus Sud. L’affitto di azienda non tocca l’agevolazione

Pubblicato il 14 marzo 2019

Non comporta la rideterminazione del bonus Sud la cessione a un altro soggetto, con contratto di affitto di ramo d’azienda, del bene oggetto di agevolazione.

E’ questo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con risposta n. 75 del 13 marzo 2019, accogliendo la possibilità di ampliare il raggio d’azione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. bonus Sud, articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015).

Una società fa presente di aver avviato la realizzazione di una nuova unità locale (un supermercato), che prevede un significativo investimento in impianti, macchinari e attrezzature, per il quale intende accedere al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Dopo aver realizzato la struttura, vuole cederne la gestione, con contratto di affitto di ramo d’azienda, a un terzo soggetto economicamente indipendente.

L’istante ritiene che vi siano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta per l’investimento in questione, senza incorrere in casi di decadenza o rideterminazione del bonus.

Entrate: sì al bonus Sud senza rideterminazione

L’amministrazione finanziaria interpellata rammenta che la norma richiamata prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La disciplina, al comma 105, stabilisce che “se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Ciò, evidenzia l’Agenzia, non si applica al caso prospettato, in quanto i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma sono parte integrante dell’azienda che sarà condotta dall’affittuario nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Inoltre, i beni stessi non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione: infatti la società che ha realizzato il supermercato, insieme all’acquisto dei beni, darà in affitto ad altri il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili.

L’operazione rappresenta un processo di integrazione verticale, in base al quale, una volta realizzato l’investimento agevolato, il supermercato è trasferito, per la gestione, a un soggetto affiliato.

Non è, quindi, necessario procedere a rideterminare il credito d'imposta escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni.

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