Bonus Sud, serviva la notifica della Ue

Pubblicato il 14 giugno 2007

Il sottosegretario Mario Lettieri è intervenuto, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, sull’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 13 febbraio 2003, concernente l’applicazione della regola “de minimis”, di cui al regolamento Ce n. 69 del 12 gennaio 2001, agli incentivi fiscali per le assunzioni nel Mezzogiorno d’Italia, come disposti dall’articolo 63 della Legge Finanziaria 2003. L’erogazione del bonus sulle assunzioni, di cui al citato articolo 63, senza ricorrere alla preventiva notifica alla Commissione europea, non si rende applicabile per una serie di motivi. Innanzitutto perché la qualificazione del bonus preclude l’applicabilità del regolamento Ce n. 2204/2002, destinato alle misure a favore dell’occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato e, in secondo luogo, perché negano la riconducibilità dell’agevolazione le stesse disposizioni del regolamento richiamato.

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