Il 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 69, fornendo importanti chiarimenti sulle procedure necessarie per beneficiare dei crediti d'imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e 5.0. Quasi un anno dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto agevolazioni fiscali), la risposta affronta in particolare gli obblighi di comunicazione telematica richiesti alle imprese per l'accesso alle agevolazioni fiscali.
Il Decreto Legge n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto un insieme di misure volte a garantire un monitoraggio accurato dei crediti d'imposta destinati a sostenere gli investimenti delle imprese nei settori della ricerca, innovazione e nei beni strumentali nell'ambito dei Piani Transizione 4.0 e 5.0. In particolare, l'articolo 6 del decreto stabilisce una procedura dettagliata per la fruizione di tali agevolazioni fiscali, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e controllo nella gestione degli incentivi.
Le imprese interessate sono tenute a rispettare due specifici obblighi comunicativi:
NOTA BENE: Entrambe le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando i modelli approvati con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 24 aprile 2024, disponibili sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
La finalità di queste disposizioni è duplice:
La risposta n. 69 del 7 marzo 2025 dell'Agenzia delle Entrate trae origine dalla richiesta di chiarimenti presentata da un contribuente in merito agli obblighi di comunicazione previsti dal Decreto Legge n. 39/2024 per beneficiare dei crediti d'imposta nell'ambito dei Piani Transizione 4.0. In particolare, il contribuente ha chiesto se fosse necessario trasmettere la comunicazione preventiva anche nel caso di un investimento per il quale l'ordine giuridicamente vincolante era stato effettuato prima del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto, ma la fatturazione e l'effettiva integrazione nel ciclo produttivo sono avvenute successivamente a tale data.
Nel dettaglio, l'interpellante ha descritto la situazione di un ordine di acquisto per un macchinario effettuato il 17 gennaio 2024, seguito dalla fatturazione il 17 aprile 2024 e dalla messa in funzione nel ciclo produttivo il 6 maggio 2024. Alla luce di questa tempistica, il contribuente sosteneva che, essendo l'ordine precedente alla data di entrata in vigore del decreto, fosse sufficiente trasmettere solo la comunicazione di completamento e non quella preventiva.
L'Agenzia delle Entrate è stata, quindi, chiamata a chiarire se la data dell'ordine o la data di effettiva realizzazione dell'investimento fosse il riferimento corretto per l'applicazione degli obblighi comunicativi introdotti dal decreto.
Nella risposta n. 69 del 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate specifica che, in base alle disposizioni del Decreto Legge n. 39/2024, il contribuente è obbligato a presentare due comunicazioni per poter beneficiare dei crediti d'imposta previsti dai Piani Transizione 4.0. Questa conclusione deriva dall'analisi della data di realizzazione effettiva dell'investimento, che risulta essere successiva al 30 marzo 2024, nonostante l'ordine giuridicamente vincolante fosse stato effettuato prima di tale data.
Infatti, come anticipato, il contribuente aveva effettuato un ordine di acquisto per un macchinario il 17 gennaio 2024, con fatturazione il 17 aprile 2024 e integrazione nel ciclo produttivo il 6 maggio 2024. Secondo l'Agenzia, ciò che rileva per l'applicazione degli obblighi comunicativi non è la data dell'ordine, bensì la data effettiva di realizzazione dell'investimento, che nel caso in esame è successiva al 30 marzo 2024.
Pertanto, l'istante deve adempiere ai seguenti obblighi:
La motivazione dell'Agenzia si basa su una chiara interpretazione dell'articolo 6 del Decreto-Legge n. 39/2024, secondo cui gli obblighi di comunicazione si applicano a tutti gli investimenti realizzati a partire dal 30 marzo 2024, indipendentemente dalla data dell'ordine giuridicamente vincolante. Inoltre, viene precisato che la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento propedeutico alla presentazione di quella di completamento, entrambe necessarie per la fruizione dei crediti d'imposta in compensazione.
Infine, l'Agenzia chiarisce che, pur non essendoci un termine perentorio per l'invio delle comunicazioni, la loro presentazione è essenziale per avviare la procedura di compensazione del credito, confermando così l'obbligatorietà della doppia comunicazione per tutti gli investimenti completati dopo il 30 marzo 2024.
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