Bonus vacanze, utilizzo esteso anche per il pagamento dei pacchetti turistici

Pubblicato il 17 settembre 2021

Alcune novità normative hanno interessato di recente l’agevolazione fiscale conosciuta con il nome di Bonus vacanze.

Si tratta, in pratica, di una delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020), che consiste in un contributo fino 500 euro da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici, offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il decreto Milleproroghe (DL n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo del Bonus vacanze.

Pertanto, i soggetti che hanno richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 hanno tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il bonus è riservato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e che l’importo concesso varia a secondo della numerosità del nucleo familiare, nel seguente modo:

Successivamente, con la conversione in legge del Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021), il bonus è stato esteso anche per il pagamento dei servizi alle agenzie di viaggi e tour operator e per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79).

Per tener conto delle suddette modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida relativa al "Bonus Vacanze": la versione più recente è del mese di settembre 2021.

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