L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 101/2026, interviene sul trattamento fiscale delle borse di studio erogate da enti pubblici in favore dei figli e degli orfani di dipendenti o pensionati iscritti a specifiche gestioni assistenziali, fornendo chiarimenti puntuali sia ai fini Irpef sia ai fini Irap.
Il quesito riguarda un ente che riconosce borse di studio universitarie sulla base di criteri meritocratici e reddituali, destinate agli studenti più meritevoli tra i figli degli iscritti.
Elemento centrale della fattispecie è la natura delle somme erogate: come evidenziato nella risposta n. 101/2026, non si tratta di rimborsi spese, ma di erogazioni con finalità premiale, correlate ai risultati accademici conseguiti.
L’Agenzia richiama l’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente:
Nel caso in esame, i beneficiari sono i figli o orfani degli iscritti e non hanno alcun rapporto di lavoro diretto con l’ente, circostanza determinante per la qualificazione fiscale.
Sotto il profilo dell’imposizione diretta, la risposta n. 101/2026 fornisce un chiarimento puntuale circa la corretta qualificazione reddituale delle borse di studio in esame.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che tali somme rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, il quale include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tutte le erogazioni corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per finalità di studio o formazione, indipendentemente dal soggetto erogante.
Elemento determinante ai fini della qualificazione fiscale è l’assenza di un rapporto di lavoro tra il soggetto che eroga la borsa e il beneficiario. Nel caso specifico, infatti, le somme sono percepite dai figli o orfani degli iscritti alle gestioni e non dai lavoratori stessi, con la conseguenza che non può configurarsi alcun collegamento diretto di natura lavorativa.
Proprio in ragione di tale assetto, la risposta n. 101/2026 esclude la possibilità di ricondurre le borse di studio nell’alveo delle erogazioni di welfare aziendale esenti, disciplinate dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.
Tale disposizione, infatti, si applica esclusivamente alle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, anche per la fruizione da parte dei familiari, presupponendo quindi un rapporto di lavoro diretto tra erogante e lavoratore.
Nel caso oggetto di interpello, invece, il rapporto tra l’ente e l’iscritto alla gestione ha natura previdenziale e contributiva, e non può essere assimilato a un rapporto di lavoro in senso proprio. Ne consegue che viene meno il presupposto essenziale per l’applicazione del regime di esclusione.
Dal punto di vista operativo, ciò comporta che le borse di studio:
L’Agenzia conferma, quindi, la correttezza dell’operato dell’ente istante, che aveva già inquadrato tali somme come imponibili, evidenziando come, al di fuori delle ipotesi di esenzione espressamente previste, le borse di studio concorrono integralmente alla formazione del reddito del percettore.
In questo modo, la risposta n. 101/2026 si inserisce in un orientamento interpretativo consolidato, volto a ricondurre a tassazione tutte le erogazioni aventi natura premiale o incentivante, anche quando collegate a finalità educative o assistenziali.
Sul piano dell’imposizione regionale, l’Agenzia chiarisce che le somme erogate:
Anche sotto questo profilo, la risposta n. 101/2026 si pone in continuità con precedenti orientamenti di prassi.
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