Braccianti agricoli elenchi nominativi

Pubblicato il 30 gennaio 2017

Ai sensi dell’art. 1, comma 65, Legge n. 247/2007, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ricadenti in zone delimitate e che abbiano beneficiato di specifici interventi, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Il beneficio in questione si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici suddetti, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

Alla luce di quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 16 del 27 gennaio 2017, ha comunicato che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

Inoltre, per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare stessa.

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2017.

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