Branch exemption, opzione obbligatoria

Pubblicato il 26 febbraio 2016

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza “aperta” di un provvedimento attuativo del decreto legislativo internazionalizzazione, che contiene le regole applicative del “branch exemption”, ossia la disciplina che consente alle imprese residenti nello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite relative alle proprie stabili organizzazioni estere.

L'Agenzia, data la novità e importanza della materia, invita imprese, operatori economici, ordini professionali ed esperti della materia ad inviare commenti e osservazioni sulla bozza di provvedimento fino al 31 marzo 2016, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: branchexemption@agenziaentrate.it

Riferimenti normativi

E' stato l'articolo 14 del Dlgs 147/2015, finalizzato a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, ad introdurre nel nostro ordinamento il branch exemption, inserendo nel Tuir il nuovo articolo 168-ter, in base al quale si consente ad un’impresa residente in Italia di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

Esercizio dell'opzione

Le imprese residenti nel territorio dello Stato esercitano l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero (branch esenti) nella dichiarazione dei redditi. L'opzione decorre dal periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

L'opzione va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello Stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.

L'opzione esercitata per la prima stabile organizzazione, dunque, vincola quelle costituite successivamente senza che per ciascuna di esse venga esercitata un nuova opzione.

L'indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate è quella della obbligatorietà complessiva dell'opzione già nel momento in cui la stessa viene esercitata per la prima stabile organizzazione, con la conseguenza che se successivamente alla prima stabile organizzazione, ne dovesse nascere una nuova, la stessa eredita automaticamente l'opzione senza la necessità di esercitarne di ulteriori.

Nella dichiarazione dei redditi dove è esercitata l'opzione vanno indicati il numero di stabili organizzazioni estere e il relativo Stato o territorio di localizzazione.

La prima opzione per il branch exemption si effettuerà nel modello Unico 2017. Pertanto, al posto del normale consolidamento del risultato della branch nel bilancio (Modello Unico), è prevista la possibilità, con decorrenza dall'esercizio 2016, di rendere esenti i redditi o indeducibili le perdite della stabile organizzazione, esercitando la suddetta opzione.

Cessazione dell'opzione

La cessazione dell'opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le branch esenti estere od al ricorrere di alcune casistiche essenzialmente legate ad operazioni straordinarie.

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