Buoni-corrispettivo, chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA

Pubblicato il 13 dicembre 2019

L’Agenzia chiarisce se i voucher che un'azienda vuole riconoscere come incentivo ai propri clienti, ai fini IVA, possano qualificarsi come buoni-corrispettivo "monouso" o buoni-corrispettivo "multiuso".

Nella risposta ad interpello n. 519 del 12 dicembre 2019, infatti, viene approfondito il trattamento tributario dei voucher che presentano le caratteristiche proprie dei "buoni-corrispettivo" di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016.

Tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 141/2018, che ha appunto aggiunto alcuni articoli al Decreto Iva (Dpr n. 633/1972), colmando così la lacuna esistente circa gli aspetti fiscali dei buoni-corrispettivo (o anche voucher).

Alla luce di tali norme è, quindi, ora chiara la differenza tra i buoni-corrispettivo e gli altri strumenti di pagamento, che non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi.

Inoltre, all'interno della categoria dei buoni-corrispettivo si deve fare una ulteriore distinzione tra i buoni monouso e quelli multiuso. Il buono si definisce monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi a cui esso dà diritto. Viceversa, si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Dunque, la distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

Buoni corrispettivo, per la loro qualificazione assume rilevanza il trattamento ai fini dell'IVA

Nella risposta n. 519/2019, dunque, l’Agenzia, alla luce delle suddette premesse stabilisce, con riferimento al caso in esame, che ai fini della qualificazione dei buoni-corrispettivo nella categoria monouso o multiuso non rileva la forma elettronica o quella fisica.

Al contrario, invece, assume rilevanza la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.

La risposta conclude, quindi, con un esempio:

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