Caduta in ascensore Paga intero condominio

Pubblicato il 22 febbraio 2017

L’intero condominio deve dirsi responsabile – a causa del mancato adeguamento dell’impianto – per le lesioni gravissime riportate da una bambina, precipitata nel vano di corsa dell’ascensore. Responsabilità che si estende anche ai condomini delle scale diverse da quella ove è collocato l’ascensore in questione.

A nulla sono valse, in proposito, le censure mosse da tali ultimi condomini onde evitare la condanna al risarcimento, volte essenzialmente a sollevare la natura parziale del condominio, costituito da quattro scale indipendenti le une dalle altre e dotate di autonomo ascensore.

Condomini non interessati Parti in causa

A tale conclusione, è giunta la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso dei condomini facenti parti delle scale non direttamente interessate dal sinistro.

A parere della Suprema Corte, i ricorrenti non avrebbero dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la pronuncia, passata in giudicato, che ne riconosceva la responsabilità solidale nell'incidente, non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata.

Gli stessi sono difatti parti originarie della controversia conclusa, in quanto il condominio è stato citato in giudizio nella sua interezza ed unitarietà, e l’amministratore si è costituito senza sollevare eccezioni in ordine alla carenza di legittimazione passiva da parte di alcuni condomini (abitanti nelle scale non interessate).

Né questi ultimi hanno ritenuto di intervenire in giudizio per eccepire la mancanza di ogni responsabilità a loro carico. Eppure – conclude la Corte con sentenza n. 4436 del 21 febbraio 2017 – avrebbero potuto far valere le loro ragioni nel giudizio verso l’amministratore, o avvalersi, anche in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell’appello e del ricorso in Cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti dell’intero condominio.

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