Calcolo plusvalenza Dalla successione

Pubblicato il 08 agosto 2016

Nella cessione di terreni acquistati a titolo successorio, si assume come prezzo di acquisto – ai fini del calcolo della plusvalenza – il valore dichiarato nella successione, aumentato di ogni altro costo successivo inerente. E ciò anche nell'ipotesi in cui i beni compravenduti dagli eredi siano stati fatti oggetto di un previo atto divisionale.

E’ quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Milano, decidendo in ordine al ricorso di due fratelli, cui erano state addebitate dall'Agenzia delle Entrate determinate plusvalenze, in relazione alla vendita di terreni edificabili, acquisiti per successione di padre e divenuti poi (tra la successione e la vendita) oggetto di atto divisionale.

Divisione successiva non rileva

L’aggregazione dei vari costi per effettuare il calcolo della plusvalenza – specificano i giudici tributari – è da computarsi risalendo fino alla dichiarazione di successione, non essendo sostenibile la contraria tesi secondo cui dovrebbe esclusivamente aversi riguardo ai costi strettamente inerenti l’atto divisionale, quale atto prodromico indispensabile alla vendita o alla individuazione del valore delle singole compravendite. Con il che, vengono evidentemente esclusi dal computo tutti i costi in precedenza sostenuti dall'apertura della successione.

Detta imprescindibile efficacia retroattiva condiziona, indubbiamente, l’interpretazione sistematica delle norme tributarie. Se ne deve quindi ricavare – conclude la Ctr Milano con sentenza n. 3309 del primo giugno 2016  – che la pretesa impositiva esercitata dall'Ufficio, calcolando l’importo aggiuntivo costituito dai soli costi in rapporto diretto con l’atto divisionale e disconoscendo quelli precedenti, non ha pertanto fondamento, rendendosi conseguentemente necessario invalidare gli avvisi emessi.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy