Call center solo collaborazioni “doc”

Pubblicato il 15 giugno 2006

Con la circolare n. 17 del 14 giugno firma del neoministro del Lavoro, Cesare Damiano, anche il settore dei call center ha ora il suo documento di riferimento, in cui sono riportate indicazioni operative al personale ispettivo del ministero del Lavoro, Inps e Inail, preliminari all’avvio di una campagna di vigilanza mirata sulle collaborazioni coordinate e continuative. Con riguardo all’attività dei call center, la circolare distingue la prestazione svolta in due tipologie: quella in bound (il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate dell’utenza) e quella out bound (è il lavoratore ad effettuare le chiamate a terzi). Il ministero del Lavoro chiarisce che le collaborazioni a progetto nell’ambito dei call center sono ammesse solo per le attività promozionali. Al contrario l’ordinaria attività di ricezione delle telefonate presuppone un rapporto di lavoro subordinato. Si evidenzia, cioè, che il contratto a progetto può essere realizzato solo per le prestazioni legate a specifica e singola “campagna”, la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento che determina la lunghezza del progetto stesso. Secondo il Ministero assume, poi, un ruolo determinante il rispetto dell’orario di lavoro. Pertanto, viene specificato che il collaboratore a progetto “può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”. Viene cioè riconosciuta tra i requisiti essenziali del lavoro a progetto l’autonomia della prestazione. In seguito alla circolare n. 17/2006, dunque, le attività in bound dovrebbero essere tutte ricondotte nel lavoro subordinato.

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