Cambia l'imposta di registro sull'omologa del concordato preventivo con garanzia e con cessione dei beni

Pubblicato il 26 aprile 2012


L'Amministrazione finanziaria rinnova la sua precedente posizione sull'imposizione da applicare al decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal tribunale. Rivista la natura di tale atto, ora delineato come mero controllo, l'imposta proporzionale di registro deve lasciare il posto all'imposta fissa. Ma solo per le omologhe dei concordati con garanzia e con cessione dei beni, escluso il caso del concordato in cui i beni vengono trasferiti al terzo assuntore.

 

La risposta che conclude la risoluzione agenziale n. 27/E del 26 marzo 2012, trae origine da una diversa valutazione della natura da assegnare al decreto con cui il tribunale “omologa” quanto contenuto nel concordato preventivo.


IL CONCORDATO PREVENTIVO


In base all'articolo 160 della Legge fallimentare, attraverso la richiesta di concordato preventivo, l'imprenditore che versa in stato di crisi economica può presentare ai creditori un piano per salvare l'azienda dal fallimento. Esso può contenere anche:


- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori;


- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore.


La procedura riguardante il concordato preventivo richiede che, in assenza di opposizioni, il tribunale emetta il decreto con cui omologa il concordato, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione. Il decreto di omologa deve essere motivato e non può essere soggetto ad impugnazioni.


RISOLUZIONE N. 28 DEL 2008


Con tale documento, l'Agenzia delle entrate ha formulato una conclusione in merito alla tipologia di imposta di registro da applicare al decreto di omologa in discorso.


In quella sede è stato affermato che “il giudizio di omologazione … è un giudizio a cognizione piena, con la necessaria presenza in contraddittorio delle parti. Il Tribunale, in definitiva, è chiamato ad effettuare una valutazione nel merito degli elementi condizionanti l’ammissione alla procedura concorsuale.”.


In sostanza, la risoluzione n. 28/2008 ha stabilito che:


-> il concordato preventivo è un processo concorsuale avente natura complessa: volontario, come iniziativa della domanda; di cognizione, in quanto accerta l’esistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura e la volontà dei creditori;


-> il decreto di omologa ha effetto costitutivo; esso non costituisce “un mero momento di controllo rispetto all'autonomia espressa nel patto concordatario”, ma un atto giurisdizionale autoritativo.


Si conclude affermando che:

il decreto di omologa, dando luogo ad una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale, comporta l'applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b) del TUR.


RISOLUZIONE N. 27 DEL 2012


Alla luce di nuove pronunce giurisprudenziali della Corte di cassazione – nn. 10352/2007 e 19141/2010 – è risultato opportuno, da parte dell'Agenzia delle entrate, mutare le affermazioni contenute nella 28 del 2008.


Le pronunce dei giudici di legittimità hanno considerato le variazioni intervenute nella Tariffa, Parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, rispetto alla vecchia normativa del D.P.R. n. 634/1972.


In particolare, l'articolo 8 della Tariffa ha ridefinito le ipotesi previste dalle lettere da a) a g); nella nuova lettera c) non viene più citata l'ipotesi residuale, ritenuta dalla giurisprudenza come comprendente la sentenza di omologa del concordato con garanzia, recante “atti aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lett. a) e b)”.


Di conseguenza, ritiene la Corte di cassazione, l'omologa del concordato preventivo con garanzia non può essere inquadrato nelle lettere da a) ad f) dell'articolo 8, della Tariffa, Parte prima, del TUR.


La questione va, quindi, risolta avendo riguardo al criterio nominalistico, di cui si ha traccia nella lettera g), che comprende genericamente gli atti di omologazione.


Tale assunto è confermato dal rilievo che il decreto di omologa del concordato preventivo con cessione di beni non produce effetti traslativi.


Infatti, anche dopo il decreto di omologa e la fase di liquidazione, non avviene alcun trasferimento di beni del debitore, che rimangono di sua proprietà, anche se sotto il vincolo di destinazione a cui non è possibile derogare.


Nel discorso occorre anche considerare anche che, il concordato preventivo, come previsto dalla legge fallimentare, offre due possibilità al contribuente:


- costituire una serie di garanzie, reali o personali;


- disporre una cessione dei beni ai creditori.


Anche in queste due vesti, i negozi non hanno effetti traslativi bensì solo obbligatori.


Si aggiunga, a quanto già precisato, che il procedimento di omologazione in essere, a differenza del previgente, ha acquistato una diversa connotazione, in quanto parte preponderante viene data all’accordo tra debitore e creditore mentre passa in secondo piano l’atto giudiziario, ossia l’omologa.


Il giudice, infatti, non può valutare la convenienza dell’accordo, dovendosi limitare ad effettuare un mero controllo della procedura che ha condotto al concordato tra le parti. Sfuma, pertanto, il  valore costituivo dei diritti delle parti.


Per i motivi esposti, l'Agenzia delle entrate ha, quindi, stabilito che:

al decreto di omologazione dei concordati preventivi con garanzia e con cessione dei beni si deve applicare l'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.


CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI AL TERZO ASSUNTORE


La medesima conclusione non può essere estesa, riferisce la risoluzione n. 27/2012, al concordato con cessione di beni al terzo assuntore.


L'Amministrazione finanziaria riprende una posizione della Corte di cassazione (n. 15716 del 2002), secondo cui l'effetto traslativo della sentenza di omologa si rinviene quando essa dispone la vendita di tutti i beni del debitore all'assuntore.


Solo in questo caso si può sostenere che l'atto di omologa produce l'effetto di trasferire la proprietà dei beni, con la conseguenza che esso ricade nell'ambito dell’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, per la quale:


-> l’applicazione dell’imposta di registro deve avvenire con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti, per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”.


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