Cambiale sequestrata protestabile

Pubblicato il 05 gennaio 2017

L’obbligo di far risultare il mancato pagamento del titolo di credito, nella specie una cambiale, mediante elevazione del protesto, a tutela delle regioni di regresso del portatore, sussiste anche in caso di sequestro del titolo medesimo, disposto nel corso di un procedimento civile o penale.

Per costante giurisprudenza anche di legittimità, non sussiste, infatti, in dette ipotesi, alcun “ostacolo insormontabile” alla elevazione del protesto per cause di forza maggiore, idoneo, ex articolo 61 della legge cambiaria, a rinviare l’atto che, per contro, rimane legittimamente procedibile con la presentazione della copia autentica del titolo, da restituirsi all’esito al portatore.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 91 del 4 gennaio 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy