Cambio di destinazione d’uso. Cade la detrazione per recupero edilizio

Pubblicato il 20 settembre 2021

Non applicabile la detrazione fiscale del 36% - portata al 50% fino al 31/12/2021 – per le spese sostenute per l’intervento di recupero edilizio se alla fine dei lavori l’unità immobiliare sarà concessa in comodato per essere utilizzata come studio professionale.

Viene posta domanda all’Agenzia delle Entrate se il cambio di destinazione d’uso incida sulla possibilità di fruire della detrazione.

La risposta fornita dal Fisco – n. 611 del 17 settembre 2021 – va in senso negativo: l'articolo 16-bis, del TUIR 17, stabilisce la detrazione Irpef, pari al 36 per cento, da calcolare sulle spese per gli interventi realizzati su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 è intervenuta normativamente spostando la detrazione dal 36 al 50 per cento (con il limite di spesa di 96.000,00 euro) per unità immobiliare, per spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021.

Dunque se gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR insistono su un'unità immobiliare residenziale che al termine degli interventi sarà destinata ad studio professionale, con contestuale variazione di destinazione d'uso, non si potrà portare le spese in detrazione, in quanto l’immobile avrà perso la natura di edificio residenziale.

Diversa, invece, è la situazione relativa alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) di cui all’art. 14, DL n. 63/2013: in tale ambito non vige il limite dell’immobile abitativo. Il bonus, in presenza degli altri requisiti, si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non aventi la caratteristica di immobile residenziale.

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