Camere arbitrali Parere Consiglio di Stato

Pubblicato il 06 settembre 2016

Il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere, con osservazioni, sullo Schema di Decreto del Ministero della Giustizia, recante il Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Collegamento con Ordine da mantenere

I giudici amministrativi, in particolare, esprimono perplessità in ordine alla prevista autonomia organizzativa, economica e contabile di cui, secondo Regolamento, sono dotate le camere arbitrali e di conciliazione.

Invero, sebbene sia opportuno che detti organi, in ragione dei compiti giustiziali assegnati, dispongano di una significativa autonomia funzionale, quest’ultima non può essere di tale latitudine da oscurare l’inscindibile collegamento organico con l’ordine di riferimento.

L’autonomia economico – contabile può essere dunque mantenuta, purché vi sia un raccordo con la contabilità dell’ordine medesimo. Ad esempio prevedendo che il bilancio della Camera arbitrale e di conciliazione sia configurato come una sezione di quello dei rispettivi ordini.

Personale No reclutamento autonomo

Allo stesso modo non pare opportuno, anche per esigenze di contenimento della spesa, che le camere dispongano di proprio personale distinto da quello dell’ordine, come invece sembra affiorare da alcune previsioni del suindicato Regolamento. In tal senso, va oscurata la possibilità di reclutamento autonomo.

Numero legale Consiglio direttivo Da specificare

Contestata altresì la locuzione troppo generica (“almeno cinque”) sul numero massimo legale dei componenti del Consiglio direttivo. Per cui si rimette al Ministero l’individuazione più specifica del suddetto numero, valutando altresì la possibilità di stabilire soglie numeriche differenziate per fasce, in relazione alla consistenza numerica degli iscritti a ciascun ordine.

Consiglio direttivo e Consiglio ordine Durate differenziate

Il Consiglio di Stato censura inoltre – con Parere n. 1843 del 2 settembre 2016  – l’attuale formulazione del Decreto, laddove condiziona la durata del Consiglio direttivo al mandato del Consiglio dell’ordine. Soluzione ritenuta in contrasto con l’affermata autonomia delle Camere. E’ dunque preferibile una soluzione normativa che differenzi la durata della carica del Consiglio direttivo da quella del Consiglio dell’Ordine, tenendo conto che il primo presiede al funzionamento di un organo investito di funzioni giustiziali, la cui caratteristica ontologica è l’indipendenza.

 

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