Campi Flegrei: incentivi per la sicurezza sismica

Pubblicato il 20 gennaio 2026

Sono stati definiti i criteri di assegnazione e riparto dei contributi destinati alla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato a uso residenziale ricompreso nella zona di intervento dei Campi Flegrei.

La disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.

Dotazione finanziaria

Per l’attuazione della misura è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, con riparto delle risorse tra i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli sulla base del numero e della superficie degli edifici risultati più vulnerabili.

Ambito territoriale e immobili interessati

Le disposizioni del decreto del 12 novembre 2025 si applicano agli edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 (Zona dei Campi Flegrei), ricadente nei territori dei Comuni di:

Sono ammessi ai contributi gli edifici privati con destinazione d’uso residenziale che, all’esito dell’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, risultino collocati nelle fasce di vulnerabilità CARTIS più elevate.

Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, la presenza anche di una sola unità adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa consente la concessione del contributo anche a favore delle altre unità dello stesso edificio, comprese quelle con destinazione d’uso diversa da quella residenziale.

Soggetti beneficiari

Il contributo può essere richiesto da:

Per gli edifici condominiali, la domanda è presentata dall’amministratore di condominio oppure da un rappresentante appositamente delegato dai proprietari o usufruttuari.

Interventi finanziabili

Il decreto PCM 12 novembre 2025 individua due principali tipologie di intervento ammissibili a contributo.

  1. Interventi di rafforzamento locale
    Rientrano nella categoria degli “interventi di riparazione o locali” di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018.
    Tali interventi sono finalizzati a ridurre le vulnerabilità locali dell’edificio, a condizione che non siano presenti carenze gravi, secondo i criteri dettagliati nell’Allegato 1 al decreto.
  2. Interventi di miglioramento sismico
    Sono interventi che comportano una valutazione della sicurezza prima e dopo l’esecuzione dei lavori e devono garantire:
    • un livello minimo di sicurezza pari ad almeno il 60% (rapporto ζE);
    • un incremento del livello di sicurezza non inferiore al 10%, rispetto alla situazione preesistente.

Qualora non sia possibile conseguire tali livelli di sicurezza, l’intervento può essere ricondotto alla tipologia del rafforzamento locale, previa nuova progettazione.

Misura del contributo e costi ammissibili

Il contributo è riconosciuto nel limite massimo del 50% del costo ammissibile, per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse disponibili.

Il costo ammissibile è determinato come minore importo tra:

Nel costo ammissibile rientrano anche:

Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate tramite lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune nel cui territorio è ubicato l’edificio interessato, utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al decreto 12/11/2025.

Le principali scadenze sono:

La domanda deve essere corredata, tra l’altro:

Erogazione del contributo e tempi di realizzazione

Il contributo è erogato dal Comune:

I lavori devono essere conclusi entro:

Il mancato rispetto dei termini o delle condizioni previste comporta la decadenza dal contributo e l’obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

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