Cancellazione Sas dal Registro imprese

Pubblicato il 06 febbraio 2016

Con il parere del 3 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo economico risponde ad un quesito avente ad oggetto la procedura di cancellazione di una società in accomandita semplice dal Registro delle imprese.

Nello specifico, viene richiesta la possibilità della cancellazione d'ufficio della società dal Registro imprese in caso di mancata iscrizione del recesso del socio accomodante da parte del socio accomandatario.

Cancellazione d'ufficio in caso di mancata iscrizione del recesso del socio

Nel parere prot. 27782 del 3 febbraio 2016 si ricorda che in materia di recesso del socio di società di persone (art. 2285 cc) è stata emanata dal Mise d'intesa con il Ministero della Giustizia, la direttiva n. 2609 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto “Decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone” e pertanto relativamente alla mancata iscrizione nel registro delle imprese della notizia del recesso del socio, scatta la valutazione della camera di commercio alla luce delle indicazioni in essa contenute.

Fermo restando quanto sopra, il Ministero, comunque, esprime il proprio parere, ritenendo che si può applicare la cosiddetta procedura ordinaria che prevede la cancellazione d'ufficio, di cui al Dpr n. 247/2004, nel caso di mancata iscrizione nel Registro delle imprese della notizia del recesso del socio accomandante della Sas da parte del socio accomandatario.

L'atto iniziale della procedura d'ufficio è costituito dall'accertamento delle circostanze di cui il Registro imprese è venuto a conoscenza direttamente o tramite segnalazione di altro ufficio pubblico.

La cancellazione d'ufficio non comporta una cancellazione automatica, da parte della stessa camera di commercio, dell'impresa “inerte”, ma consente all'ufficio di attivare un procedimento di verifica, in base alla quale il conservatore trasmette gli atti al presidente del Tribunale, il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Pertanto, è da escludersi che il promotore della verifica dell'accertamento possa essere l'impulso del privato (titolare d'impresa, erede, amministratore), infatti nel caso in cui quest'ultimo comunichi al registro delle imprese l'avverarsi di una delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si dovrà attivare il procedimento di cancellazione ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile.

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