Car sharing esente da imposta

Pubblicato il 29 settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, chiarisce che il servizio di Car Sharing rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'articolo 51 del Tuir e, di conseguenza, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale - se puntualmente documentate - possono essere ricondotti tra quelli esenti da imposta, ai sensi del comma 5, art. 51, Tuir.

L'Agenzia fonda le sue argomentazioni su una sostanziale equiparazione del servizio fornito dal taxi con il servizio fornito dal Car Sharing e su una analoga rispondenza della relativa documentazione: è possibile, infatti, equiparare le fatture emesse dalle società di Car Sharing agli altri documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto (ricevute taxi o di altri mezzi di trasporto pubblico), il cui rimborso non è da assoggettare a tassazione, come previsto dal citato co. 5, art. 51 del Tuir.

Equiparazione Car Sharing e mezzi di trasporto con vettore

Nella risoluzione n. 83/E/2016, si ricorda, in primo luogo, la portata della disposizione normativa citata, che esenta da tassazione le indennità e i rimborsi delle spese di trasporto all’interno dei confini comunali, se comprovate da documenti provenienti dal vettore. Pertanto, se è appurato che il fornitore del servizio di Car Sharing può essere considerato un vettore, proprio come un tassista o una compagnia di trasporto pubblico, deve essere altrettanto analogo il trattamento fiscale dei rimborsi in capo al dipendente.

Così, se anche la fattura relativa al Car Sharing nei confronti del dipendente, contiene gli stessi elementi obbligatori richiesti dalla norma (destinatario della prestazione; percorso effettuato con indicazione del luogo di partenza e di quello di arrivo; distanza percorsa; durata, importo dovuto), allora anche i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta all'interno del Comune possono essere non assoggettati ad imposta sui redditi, potendo essere considerati a tutti gli effetti come un rimborso spese e non come un elemento del suo reddito imponibile.

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