Diffuso e reiterato inadempimento agli obblighi da CCNL: licenziato

Pubblicato il 02 marzo 2021

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal responsabile di un punto vendita contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato il licenziamento disciplinare a lui irrogato dalla società datrice di lavoro.

Al dipendente era stato contestato di aver contravvenuto ai suoi doveri di responsabile in considerazione di diverse carenze ravvisate nell’offerta commerciale dei prodotti presso i vari reparti.

La Corte territoriale aveva ritenuto specificamente contestati e sussistenti gli addebiti mossi e le varie condotte inadempienti registrate nella gestione dei diversi reparti, considerate sufficienti, anche in considerazione del ruolo di responsabile del supermercato rivestito dal lavoratore, ad integrare gli estremi della giusta causa.

Era stato stimato che queste contestazioni, complessivamente considerate, fossero suscettibili di essere ricondotte all’ipotesi contemplata nel codice disciplinare del CCNL per il settore commercio, che prevedeva l’irrogazione della massima sanzione disciplinare a fronte di infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita ed il trasporto di merci o di gravi violazioni agli obblighi.

Il dipendente si era rivolto alla Suprema corte lamentando la genericità della contestazione disciplinare che gli era stata mossa e il fatto che, secondo la sua difesa, il giudizio espresso dai giudici di gravame era basato su fatti né allegati né provati, omettendo anche la considerazione di circostanze ex adverso dallo stesso comprovate.

Diffuso e reiterato inadempimento agli obblighi da CCNL: licenziato

Motivi, questi, giudicati in parte infondati e in parte inammissibili dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione, pronunciatasi, sulla vicenda di specie, con sentenza n. 5538 del 1° marzo 2021.

Secondo gli Ermellini, la Corte d’appello aveva correttamente esplicitato le ragioni del convincimento che aveva maturato.

Inoltre, le relative conclusioni avevano trovato fondamento nelle dichiarazioni testimoniali e nelle prove documentali liberamente apprezzate come prevalenti rispetto ad altre di segno contrario: l’iter logico-giuridico, ciò posto, era stato correttamente seguito nell’accertamento istruttorio di tutti gli addebiti mossi.

Erano in definitiva legittime le conclusioni cui era pervenuta la Corte territoriale in ordine ad un diffuso e reiterato inadempimento agli obblighi che, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, incombevano sul lavoratore, quale responsabile del punto vendita, tale da pregiudicare il vincolo fiduciario, particolarmente intenso, che connotava il ruolo ricoperto dal prestatore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy