Caro materiali, senza IVA le somme alle stazioni appaltanti

Pubblicato il 14 luglio 2022

Vengono fornite precisazioni in merito al trattamento IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie con l’obiettivo di compensare i prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Caro materiali), come previsto dal Dl Sostegni-bis (n. 73/2021).

Caro materiali: risorse alle stazioni appaltanti in difficoltà

 L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022, interviene su quanto disposto da detto provvedimento, convertito, che all’articolo 1-septies ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei predetti materiali nei contratti pubblici, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le varie stazioni appaltanti.

A tal fine, si ricorda, che è stato istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi: ad esso possono rivolgersi i soggetti che manifestano insufficienza delle risorse a disposizione. Istruzioni riguardanti le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi sono arrivate con decreto Mims n. 371/2021, che ha differenziato l’assegnazione delle risorse in base alle dimensioni dell’Impresa (piccola, media e grande).

Ci si domanda se gli importi corrisposti alle stazioni appaltanti siano soggetti ad Iva.

Somme erogate alle stazioni appaltanti per caro materiali. Senza IVA

La risoluzione n. 39/2022 sottolinea come, da vari documenti di prassi, emerga che l'applicazione dell'IVA ad una determinata operazione sorge nel momento in cui sussiste un nesso di reciprocità fra le prestazioni del rapporto tra le parti.

Nel caso in questione, invece, tale presupposto per l’applicazione dell’IVA non sorge in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, le somme vengono erogate dal Ministero verso i soggetti in parola senza che vi sia una controprestazione da parte di quest'ultimi e alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore.

Dunque, in assenza di un rapporto di natura sinallagmatica la prestazione è esente da Iva.

Diversa la risposta, invece, per quanto attiene alla successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore.

Infatti, tali somme hanno la funzione di integrare l'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio; pertanto, sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.

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