Carte aziendali, stop abusi

Pubblicato il 04 febbraio 2009

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4404 del 2 febbraio 2009, ha accolto, con rinvio, un ricorso presentato dalla Procura di Perugia contro la decisione con cui la Corte d'appello umbra aveva prosciolto, per prescrizione di reato, l'amministratore di una società che aveva sottratto denaro dai conti aziendali per scopi personali. L'imprenditore, per il quale il reato di appropriazione indebita era caduto in prescrizione, rischia ora - e dopo la dichiarazione di fallimento della società - una più grave condanna per bancarotta fraudolenta. Il giudicato sul primo reato non preclude, infatti, il successivo giudizio sul reato fallimentare. Per la quinta sezione penale, in particolare, “in presenza di condotte materiali del tutto identiche, poste in essere dall'imputato nella riferita qualità, un elemento del tutto esterno alla condotta stessa, quale appunto la dichiarazione di fallimento, non avrebbe potuto essere considerato evento ulteriore, idoneo a consentire l'istaurazione di un nuovo giudizio per bancarotta fraudolenta per distrazione a suo carico, dopo l'intervenuta irrevocabilità della condanna per appropriazione indebita”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy