Fondo di Tesoreria INPS, nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026
Pubblicato il 12 febbraio 2026
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La legge di Bilancio 2026 ha modificato in maniera assolutamente rilevante gli obblighi in materia di contribuzione al Fondo di Tesoreria INPS delle quote maturande nelle aziende di medie dimensioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 203, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto, o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio attività, la soglia dimensionale dei cinquanta dipendenti computabili. Nel biennio 2026-2027, il limite dimensionale sarà eccezionalmente innalzato a sessanta dipendenti, per poi progressivamente ridursi dal 1° gennaio 2032 a quaranta dipendenti.
Le istruzioni di prassi sono state rese note dall’INPS con la circolare 5 febbraio 2026, n. 12, secondo cui le imprese obbligate potranno recuperare il versamento delle quote arretrate (dal 1° gennaio 2026) entro il 16 maggio 2026.
Fondo di Tesoreria: cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Il Fondo di Tesoreria ovvero il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 Codice Civile, è stato istituito dall’art. 1, commi 755 e ss., legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è finanziato da un contributo pari, per l’appunto, alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore del settore privato non destinata ad eventuali forme di previdenza complementare.
I datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione in argomento devono rispettare congiuntamente due requisiti sostanziali:
- l’appartenenza al settore privato;
- il superamento di un certo limite dimensionale.
Quanto al primo requisito, attinente alla natura privatistica del datore di lavoro, è – in sostanza – necessario verificare se ai rapporti di lavoro sia applicabile la normativa di diritto comune, dalla quale deriva l’applicazione dell’art. 2120, Codice Civile. Devono, dunque, intendersi inclusi tra i soggetti eventualmente obbligati alla contribuzione al Fondo di Tesoreria anche quegli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, ovvero soggetti giuridici di proprietà pubblica o privata del capitale, con riferimento a quei lavoratori dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 2120, Codice Civile. Rientrano, in tal senso, anche i c.d. enti pubblici economici.
Sono, diversamente, esclusi dal campo di applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Quanto al limite dimensionale, le originarie disposizioni, vigenti dal 1° gennaio 2007, prevedono che il datore di lavoro debba avere alle proprie dipendenze almeno cinquanta lavoratori. Fatte salve specifiche ipotesi per le aziende che hanno raggiunto il limite dimensionale citato già nell’anno 2006, per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il numero di lavoratori, ai fini della determinazione all’assoggettabilità o meno alla contribuzione al Fondo di Tesoreria, andava verificato esclusivamente alla conclusione del primo anno di inizio dell’attività.
Pur rimanendo pressoché invariate le regole di struttura e gestione del Fondo, la novella contenuta nel comma 203, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato».
In funzione delle soprariportate disposizioni di legge, viene modificato il criterio di ingresso al Fondo, che non è più esclusivamente limitato alla dimensione aziendale raggiunta nel primo anno di attività, bensì, secondo un metodo dinamico, in funzione del numero di dipendenti annualmente in forza, anche per i periodi successivi al primo anno di attività, assumendo conseguentemente rilevanza anche l’eventuale incremento del numero dei lavoratori intervenuto negli anni successivi.
In sede di prima applicazione della novella, limitatamente al biennio 2026-2027, la nota soglia dimensionale di cinquanta lavoratori è innalzata a sessanta.
Per il periodo 2028-2031, il requisito dimensionale dinamico ritorna a “quota” cinquanta addetti. Dal 1° gennaio 2032, infine, l’obbligo di versamento verrà esteso anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, da calcolarsi come “media” annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
Sinteticamente è possibile affermare che dal 1° gennaio 2026 sono assoggettati agli obblighi di contribuzione al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro del settore privato che:
- raggiungono la soglia dei 50 dipendenti nel primo anno di attività;
- negli anni successivi al primo e, specificatamente a valere sul biennio 2026-2027, raggiungono la soglia dei 60 addetti;
- negli anni successivi al primo e, specificatamente a valere sul periodo 2028-2031, raggiungono la soglia dei 50 addetti;
- dal 1° gennaio 2032, raggiungono la soglia dei 40 addetti, nel primo o negli anni successivi.
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Profilo |
Disciplina al 31 dicembre 2025 |
Disciplina dal 1° gennaio 2026 |
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Rif. normativo |
Art. 1, c. 756, L. n. 296/2006 |
Art. 1, c. 756, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 203, L. n. 199/2025 |
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Logica di ingresso |
Statica (primo anno) |
Statica (primo anno) + Dinamica per gli anni successivi al primo. |
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Soglia dimensionale |
50 addetti (primo anno o al 31.12.2006) |
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Aziende in crescita (anni successivi al primo) |
Escluso obbligo, salvo operazioni societarie. |
Espressamente prevista la verifica per gli anni successivi al primo |
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Decorrenza dell’obbligo |
Dal 1° gennaio 2007 o dall’anno successivo a quello di inizio attività. |
Dai periodi di paga successivi al superamento della soglia, sulla base della media dell’anno solare precedente. |
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Controlli amministrativi |
Una-tantum |
Monitoraggio dinamico della forza lavoro per c.a. «1R» |
Determinazione del requisito dimensionale
Per la determinazione del requisito dimensionale sarà necessario tener conto della “media” annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Come precisato dall’Istituto previdenziale nella circolare 5 febbraio 2026, n. 12, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti a decorrere dal 1° gennaio 2032.
Conseguentemente:
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti si deve considerare la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 (1° gennaio/31 dicembre 2025);
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti si deve considerare la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 (1° gennaio/31 dicembre 2026).
Vieppiù, l’INPS ha avuto modo di specificare che, relativamente al primo anno di applicazione della novella, l’obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024 che abbiano raggiunto la nuova soglia dimensionale nel corso del 2025.
Per la determinazione della media occupazionale dell’anno devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, ivi inclusi i lavoratori con contratto a tempo parziale. Questi ultimi devono essere computati in proporzione all’orario e, dunque, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla media dell’orario normale.
I lavoratori a qualsiasi titolo assenti saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso, infatti, saranno questi ultimi ad essere computati.
Andando al calcolo, in analogia con quanto già illustrato nella circolare 3 aprile 2007, n. 70, deve considerarsi, per ciascun lavoratore, il numero di mesi o frazioni di mesi di attività, riducendo il periodo al numero di giornate convenzionalmente fissato in “26” per i lavoratori in forza all’azienda nell’intero mese, ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.
La sommatoria delle “giornate” dei singoli lavoratori va, dunque, divisa per 312 (26 x 12), ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di valutazione nel primo anno di attività.
Atteso che il valore da raggiungere è pari a 60 addetti (secondo il nuovo criterio dinamico), il numero di giornate da superare nell’anno 2025, per l’obbligo di contribuzione al Fondo dal 1° gennaio 2026, è pari a 18.720 (26 x 12 x 60).
Calcolo della quota mensile dovuta al Fondo di Tesoreria
La quota di contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato, è pari alla retribuzione mensile utile ai fini del TFR, nel periodo di competenza considerato, moltiplicata per il 7,41% (1/13,5), così come previsto ai sensi dell’art. 2120, Codice Civile.
Dall’importo deve, naturalmente, essere detratto il contributo dello 0,5% previsto dall’art. 3, ultimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297.
Codice di autorizzazione “1R” e flussi Uniemens
I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale in argomento devono rilasciare all’Istituto previdenziale un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’Ente, e devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria”.
Se l’azienda ha iniziato l’attività nel corso del 2025 ed ha perfezionato il requisito dimensionale dei 50 addetti, sono dovute al Fondo le quote di contribuzione inerenti anche ai mesi pregressi, a far tempo dall’inizio attività.
Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono il requisito dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote TFR a decorrere dal 1° gennaio 2026.
I datori di lavoro potranno assolvere a tale obbligo contributivo entro il 16 maggio 2026 (entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della (…) circolare), esponendo in Uniemens il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.
Conclusioni ed effetti sulla liquidità d’impresa
I nuovi obblighi previsti dalla legge di Bilancio 2026 avranno certamente molteplici riflessi operativi sulle aziende di medie dimensioni.
Tra le problematiche si annovera certamente un aumento dei controlli interni sulla soglia dimensionale del personale dipendente occupato e un potenziale rischio di contenimento della crescita (almeno nel breve periodo), con possibile rinvio di assunzioni o stabilizzazioni.
La rigidità del Fondo di Tesoreria, infatti, non presentando agevoli vie d’uscita, potrebbe indurre i datori di lavoro a limitare lo sviluppo stesso dell’impresa a causa del “salto” di liquidità che produrrebbe il superamento dei limiti oggi posti dal Legislatore. Effetto finanziario che sicuramente avrà maggiori impatti nelle imprese c.d. labour intensive o con costi del personale particolarmente incidenti rispetto ai ricavi prodotti.
Sul piano delle leve, invece, è opportuno annoverare:
- la deduzione IRES sui versamenti a previdenza nella misura del 4% (art. 10, d.lgs. n. 252/2005);
- la riduzione dello 0,28% dei c.d. contributi minori alla gestione di cui all’art. 24, legge n. 88/1989;
- l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali);
- il transito degli oneri di “rivalutazione” del TFR in capo all’Istituto previdenziale.
A ciò si aggiunga anche una maggiore consapevolezza delle quote di TFR accantonato.
Tali leve: quanto incidono davvero sul costo del lavoro?
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QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2025, n. 199 INPS – Circolare 3 aprile 2007, n. 70 |
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