Cartella all'irreperibile con prova affissione dell’avviso

Pubblicato il 23 ottobre 2015

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 21529 depositata il 22 ottobre 2015 – per attestare la validità della notifica della cartella esattoriale al destinatario che risulti irreperibile, il giudice adito è tenuto ad accertare la concretezza delle operazioni poste in essere dall’ufficiale giudiziario, compresa l’affissione dell’avviso del deposito alla porta della sua abitazione.

In dette ipotesi, infatti, – ricordano gli ermellini - l’ufficiale giudiziario, oltre a depositare la copia nella casa del Comune, è tenuto anche ad affiggere il relativo avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione del destinatario e a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, è stato accolto il ricorso promosso da un automobilista che si era opposto ad una cartella esattoriale asseritamente notificatagli per sanzioni non pagate relativamente a infrazioni del Codice della strada.

L’uomo si era lamentato della regolarità delle operazioni di notifica asserendo che l’ufficiale giudiziario non aveva curato l’operazione di affissione dell’avviso sulla porta della sua abitazione. 

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