Cartella conosciuta tramite estratto di ruolo: quando è impugnabile?

Pubblicato il 07 luglio 2023

L'impugnazione della cartella di pagamento conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato.

Va escluso, per contro, che con la predetta impugnazione possano dedursi fatti estintivi successivi, quali la prescrizione del credito.

Nelle predette ipotesi, infatti, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo, in assenza di una situazione di obiettiva incertezza nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria non abbia intrapreso iniziative esecutive.

E' questo il principio di diritto richiamato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 19165 del 6 luglio 2023, nell'ambito di una vicenda giudiziaria relativa all'impugnativa di una cartella di pagamento della cui esistenza la contribuente - ricorrente assumeva di essere essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

Secondo gli Ermellini, la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione in esame non poteva prescindere dall'incidenza, sulla vicenda, della novella introdotta dall'art. 3 bis del Dl n. 146/2021 in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo.

Sulla corretta esegesi di quest'ultima, peraltro, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di Cassazione, precisando che la nuova disposizione in tema di riscossione a mezzo ruolo "si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".

Nella specie, parte ricorrente, originaria opponente, non aveva allegato un interesse ad agire, interesse che non poteva scorgersi, diversamente da quanto dalla stessa opinato, nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito, verificatasi dopo la cartella opposta.

La domanda della contribuente, quindi, non poteva essere originariamente proposta, di tal ché la sentenza impugnata, essendosi pronunciata sulla medesima, doveva essere cassata, senza rinvio.

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