La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente:
Nessuna norma di legge, inoltre, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 28852 del 18 ottobre 2023 richiamando l'ormai consolidato orientamento di legittimità in materia.
Nel caso esaminato, la Suprema corte ha rigettato il ricorso con cui il contribuente aveva dedotto l'inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, a mezzo pec, per allegazione alla mail dell'atto in formato pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non già come documento informatico provvisto di firma digitale (.pdf nativo digitale).
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