Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto originante il debito

Pubblicato il 18 dicembre 2010 Le cartelle esattoriali, che sono impugnate dal contribuente perche prive della determinazione del tributo, sono da considerarsi valide se l’atto impositivo è stato notificato dopo una sentenza della commissione tributaria, per cui il contribuente avrebbe dovuto conoscerne l’entità.

A precisarlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25614/2010. Nel testo della pronuncia si legge che: “la cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell’atto da cui nasce il debito alla fonte dell’iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalle norme processuali e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso la cartelle esattoriale”.
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