Cartella preceduta da avviso bonario: sì a definizione agevolata della lite

Pubblicato il 24 maggio 2022

Illegittimo il diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria sorta sulla cartella di pagamento preceduta da notifica di un avviso bonario.

Nella specie, l'Agenzia delle Entrate aveva motivato il diniego osservando che la controversia non era definibile, trattandosi di lite avverso atto di mera riscossione.

La società contribuente si era rivolta alla Suprema corte, rilevando l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non avrebbero dovuto considerarsi atti di mera riscossione essendo a tutti gli effetti atti impositivi.

Avviso bonario non impugnato? Rottamazione lite possibile

Con ordinanza n. 16488 del 23 maggio 2022, la Cassazione ha giudicato fondato il rilievo della ricorrente, dopo aver richiamato, in materia, il costante orientamento di legittimità secondo cui la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 può essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.

Richiamato, in tale contesto, anche il recente arresto con cui le stesse Sezioni Unite (n. 18298/2021) hanno ammesso che le controversie aventi ad oggetto la cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, sono suscettibili di definizione agevolata ex art. 6 Dl n. 119/2018, essendo la cartella impugnabile "non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva".

Tale soluzione - ha evidenziato la Quinta sezione civile della Cassazione - non è preclusa nel caso de quo, dalla circostanza che la cartella sia stata preceduta dalla notifica di dichiarazione di irregolarità (il c.d. avviso bonario), in quanto l'impugnazione di quest'atto è meramente facoltativa: non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione dell'avviso bonario non è in grado di comportare la cristallizzazione del credito in essi indicato.

Di conseguenza, quando l'avviso bonario non si stato impugnato, come nel caso in esame, con l'impugnazione della successiva cartella di pagamento possono essere proposti anche motivi relativi al merito della pretesa.

Nella vicenda in esame, dunque, andava disattesa la ragione posta a fondamento del diniego dell'Amministrazione all'istanza di definizione agevolata della contribuente.

La Suprema corte, ciò posto, ha dichiarato l'estinzione del processo tributario in esame e la cessazione della materia del contendere.

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