Cartelle anonime tutte nulle

Pubblicato il 22 maggio 2008 Conferma le conclusioni espresse dalla Commissione tributaria regionale di Roma nella sua decisione numero 720/39/07 il collegio del Lazio che ha emesso la sentenza numero 230/1/08, in segreteria da ieri: alla legge 212/2000 – Statuto per i diritti del contribuente – va riconosciuta, ancorché non goda di rilevanza costituzionale, una forza privilegiata sulle altre disposizioni tributarie. Conseguenza dell’assunto è la legittimazione ad annullare in via definitiva la cartella esattoriale che non rechi il nominativo del responsabile del procedimento, invalidando (con ciò ordinandone la disapplicazione) la previsione dell’articolo 4-ter della legge 31/2008, il quale dispone la validità delle cartelle di pagamento prive del nome del responsabile del procedimento emesse in data anteriore al prossimo 1° giugno.
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