Cartelle, l'obbligo di motivazione sugli interessi secondo le Sezioni Unite

Pubblicato il 18 luglio 2022

Cartella di pagamento, interessi e obbligo di motivazione: ultimi chiarimenti delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

L'obbligo di motivazione, per la cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale in cui sono già determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo e che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, è soddisfatto attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

Qualora, invece, la cartella costituisca l'atto con cui si reclama, per la prima volta, il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre l'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere ricavata, per implicito, dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono.

In questo caso, occorre anche segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.

Interessi: obbligo di motivazione negli atti tributari 

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite civili, con sentenza n. 22281 del 15 luglio 2022, nel rispondere a una questione sollevata dalla Quinta sezione della medesima Corte, concernente l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.

Nell'ordinanza interlocutoria, erano richiamate alcune pronunce affermative dell'esistenza di un obbligo di motivazione sugli interessi rispetto ad ipotesi di cartella successiva a pregresso giudicato formatosi esclusivamente sul debito fiscale, ma non sugli interessi dovuti dal contribuente per ritardato pagamento, nonché ulteriori precedenti secondo cui sarebbe carente la motivazione di una cartella in cui sono reclamati interessi indicati in cifra globale, senza individuazione del criterio di calcolo e senza specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità.

Tutti indirizzi che, secondo la Corte rimettente, avrebbero richiesto una "riconsiderazione complessiva" del tema da parte delle Sezioni Unite della Cassazione.

Le SS. UU., in particolare, sono state chiamate a verificare il necessario contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e l'opportunità o meno anche dell'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati.

SU: non serve indicare i tassi via via determinati

Ebbene, per il massimo Collegio di legittimità, nelle ipotesi nelle quali l'atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia chi emette la cartella ad intimare per la prima volta il pagamento dell'obbligazione di interessi, occorre senz'altro che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della stessa.

In tale ipotesi, sarà necessario che la cartella rechi, anche per relationem, l'indicazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, ma anche delle modalità prescelte dall'Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la medesima pretesa. Tuttavia, non serve la specificazione dei singoli tassi via via applicati né delle modalità di calcolo.

Diversamente, nel caso in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, non è imposto alcun onere di motivazione aggiuntivo se non il riferimento diretto e specifico all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico: in tale ipotesi, basterà indicare il ruolo, il titolo costitutivo della pretesa e l'entità del debito fiscale per interessi.

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