Cartelle “mute”, secondo esame alla Consulta

Pubblicato il 24 agosto 2008 La Ctr di Venezia, nell’ordinanza n. 8/2008, depositata il 10 giugno passato, torna sulla questione di legittimità costituzionale che riguarda l’indicazione, sulle cartelle di pagamento, del responsabile del procedimento. Ma questa volta impugnando la legge che aveva tentato la soluzione al problema, posto dalla stessa Consulta in una propria ordinanza (n. 377/2007), nella quale aveva affermato l’obbligo di indicazione. I giudici veneziani ritengono che la norma che limita la nullità delle cartelle a partire da una certa data (1° giugno 2008, ex articolo 36, comma 4-ter del dl n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008) violerebbe i seguenti parametri costituzionali: l’articolo 3, in quanto creerebbe discriminazione tra soggetti che, pur versando in situazioni identiche, potrebbero o meno far valere la nullità solo “in relazione ad un dato temporale che non ha alcun fondamento logico-giuridico, ma costituisce una limitazione meramente arbitraria e del tutto disancorata dalle esigenze di tutela del contribuente”; l’articolo 97, in quanto la norma sarebbe in conflitto con le esigenze di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione; da ultimo, l’articolo 24 perché i contribuenti interessati non potrebbero far valere la nullità in giudizio. L’incertezza sulla fase transitoria nata dalla legge n. 31 va sanata dalla Corte costituzionale seguendo una tra due possibili strade: dichiarare l’incostituzionalità della parte di quella legge che limita a dopo il 1° giugno 2008 la nullità o lasciare ai giudici di merito l’interpretazone adeguatrice.
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