Una volta che, in sede di separazione, la casa coniugale sia assegnata ad uno dei coniugi, affidatario di figli minori, il terzo successivo acquirente dell’immobile è tenuto a rispettare il godimento del bene da parte del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione.
Quest’ultima costituisce vincolo di destinazione del bene, collegato all’interesse dei figli ed esclude, anche, qualsiasi obbligo di pagamento da parte dei beneficiario del godimento.
Detta situazione si protrae anche in caso di decesso dell’ex coniuge, precedente proprietario dell’immobile, decesso a seguito del quale, infatti, il terzo acquirente non può chiedere il rilascio della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei minori.
La permanenza del diritto di abitazione, ossia, non è correlata all’esistenza in vita dell’obbligato dal momento che il godimento del bene ha natura sui generis e si estingue solo per il venir meno dei suoi presupposti (morte del beneficiario dell’assegnazione, maggiore età dei figli o conseguimento dell’indipendenza da parte dei medesimi, trasferimento altrove dell’abitazione).
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 772 depositata il 15 gennaio 2018.
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