La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29679 del 10 novembre 2025 è tornata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dei coefficienti ISTAT per la rivalutazione dei redditi professionali utili alla pensione e sull’incidenza della contribuzione effettivamente versata ai sensi della Legge n. 576/1980.
La pronuncia interviene su un ricorso proposto dalla Cassa Forense contro un avvocato che aveva ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico in sede di merito.
Il professionista aveva chiesto la riliquidazione della pensione applicando la rivalutazione ISTAT dei redditi a partire dal 1980, anziché dal 1981, con un aumento dell’importo pensionistico.
L’avvocato aveva domandato che i redditi percepiti dal 1980 fossero rivalutati secondo l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione 1979–1980 (21,1%), ritenendo erronea l’applicazione dell’indice 1981 da parte della Cassa.
Le decisioni di merito
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano accolto la domanda, disponendo la riliquidazione della pensione.
Il ricorso di Cassa Forense
La Cassa aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo, da un lato, l’erroneità della rivalutazione dal 1980; dall’altro, l’impossibilità di riliquidare la pensione in assenza di contribuzione effettivamente versata sui maggiori redditi rivalutati.
La Corte era chiamata a chiarire se la rivalutazione dovesse partire dal 1980 o dal 1981.
Ulteriore questione riguardava la possibilità di riconoscere una pensione calcolata su redditi rivalutati senza il versamento dei contributi aggiuntivi.
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha confermato l’orientamento secondo cui la rivalutazione doveva decorrere dal 1980, anno di entrata in vigore della Legge n. 576/1980.
Ciò in virtù dell’art. 27, che impone la redazione dei coefficienti entro quattro mesi, con riferimento all’indice ISTAT relativo al 1979–1980.
La Cassazione ha accolto invece il secondo motivo della Cassa, ribadendo, anche in questo caso, l'orientamento della giurisprudenza (Cass. nn. 22836/2025, 24639/2025 e, da ultimo, 29042/2025), secondo cui la pensione deve essere calcolata solo su redditi coperti da contribuzione effettivamente versata, ai sensi dell’art. 2 della legge.
L’assenza del principio di automaticità delle prestazioni esclude la possibilità di riconoscere prestazioni commisurate a contributi non pagati.
Il professionista, ciò posto, potrà ottenere la riliquidazione solo se dimostrerà che l’errore contributivo era non imputabile, secondo la diligenza qualificata dell’avvocato.
La Corte di Cassazione, in sostanza, ribadisce:
In definitiva, se da un lato spetta la rivalutazione dei redditi a far data dal 1980, dall’altro la pensione può essere ricalcolata solo in presenza di contribuzione effettiva, salvo prova dell’errore scusabile.
La causa è rinviata alla Corte d’Appello per nuovo esame.
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