Cassa Forense: reddito di ultima istanza, domande da integrare

Pubblicato il 10 aprile 2020

Gli iscritti a Cassa Forense che hanno presentato domanda per il reddito di ultima istanza dovranno rilasciare un’ulteriore dichiarazione che attesti l’iscrizione in via esclusiva all’Ente di previdenza degli avvocati.

E’ quanto si legge in una nota del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito della Cassa subito dopo la pubblicazione del Dl n. 23/2020, il cui articolo 34 sancisce il divieto di cumulo di pensioni e redditi.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” – si legge nell’articolo - “i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.

Nella comunicazione di Cassa Forense, viene reso noto che è stato dato mandato alla Direzione Generale dell’Ente affinché sia immediatamente inviata ai richiedenti una comunicazione con la quale gli iscritti si invitano al completamento dell’istruttoria.

Integrazione entro il 30 aprile 2020

La procedura telematica per procedere con questo incombente sarà attivata nell’area riservata del sito della Cassa a partire da oggi, 10 aprile.

La dichiarazione integrativa – viene infine precisato - non influirà in alcun modo sull'ordine di arrivo delle domande così come originariamente presentate mentre la mancata integrazione entro il 30 aprile 2020 ne impedirà il relativo accoglimento.

Bonus anche per avvocati precedentemente iscritti a Gestione separata

Da segnalare che con una nota successiva, l'Ente di previdenza degli avvocati ha ulteriormente precisato che possono presentare o integrare la domanda di accesso al bonus di 600 euro previsto per gli iscritti alle casse di previdenza private anche gli avvocati che precedentemente alla iscrizione obbligatoria a Cassa Forense erano iscritti volontariamente o coattivamente alla Gestione Separata INPS.

Questi, infatti, “pur conservando una “posizione previdenziale” priva del carattere di attualità in quella gestione e a condizione che non svolgano altre attività compatibili e per le quali venga versata altrove la contribuzione, hanno in Cassa Forense l'unica gestione previdenziale”.

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