Cassa Forense: stop al contributo minimo integrativo

Pubblicato il 23 aprile 2018

Ok dai Ministeri vigilanti alla temporanea abolizione per gli anni dal 2018 al 2022

Cassa Forense ha comunicato che i Ministeri vigilanti hanno dato il loro via libera alla temporanea abrogazione, per gli anni dal 2018 al 2022, del contributo minimo integrativo, abrogazione che, si rammenta, era stata deliberata dal Comitato dei Delegati della Cassa il 29 settembre 2017.

Per il quinquennio 2018-2022, pertanto, l’Ente di previdenza degli avvocati non procederà con la riscossione di questa contribuzione, fermo restando – si legge nella nota pubblicata sul sito istituzionale della Cassa – “il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre”.

Il versamento del contributo integrativo si effettuerà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5) e il relativo importo sarà quantificato nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari prodotto.

Il presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, spiega che il provvedimento in oggetto è stato adottato per andare incontro all’avvocatura più debole. Lo stesso ha sottolineato: “È stata una corsa: in tempi brevissimi, grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti ad arrivare all’approvazione della misura da parte del Comitato dei Delegati e al consenso da parte dei tre Ministeri vigilanti, che ringraziamo per i tempi rapidi dell’istruttoria”.

La temporanea abolizione del contributo permetterà agli iscritti con un volume d’affari inferiore ad € 17.750 un effettivo risparmio contributivo.

Contributi integrativi minimi non ricompresi nelle quattro rate

Si rammenta che Cassa Forense, spiegando, a inizio anno, le nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2018, aveva informato che nel calcolo delle tradizionali quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre, relative ai contributi minimi 2018, non era ricompreso il contributo minimo integrativo.

Questo, proprio in quanto si era in attesa dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera concernente la temporanea abrogazione del medesimo.

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