Cassacolf, variazione del contributo assistenziale

Pubblicato il 04 febbraio 2021

Nel lavoro domestico la contribuzione previdenziale dovuta, differentemente da quanto avviene per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, è determinata su base oraria ed è ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

A tutela del lavoratore è prevista, altresì, una contribuzione di tipo assistenziale da versare, con cadenza trimestrale, alla Cas.sa.Colf. L'Ente, di statuizione collettiva, ha il fine di erogare prestazioni assistenziali sanitarie e assicurative, integrative e aggiuntive delle prestazioni pubbliche.

Affinché si possa procedere con Il versamento della contribuzione sarà necessario modificare telematicamente i bollettini MAV forniti dall’Inps direttamente dal portale dedicato, alla sezione Prestazioni e Servizi / Portale dei Pagamenti, inserendo il prodotto dell’importo orario del contributo assistenziale per ogni ora lavorata.

Il diritto alle prestazioni sanitarie spetta a partire dal 2° trimestre di iscrizione e le richieste di rimborso potranno essere inviate solo dopo 4 trimestri in cui i contributi sono stati versati consecutivamente e si sia raggiunta la soglia minima di contribuzione pari a € 25,00.

A seguito della sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, avvenuto l’8 settembre 2020, è stata prevista la variazione in aumento della contribuzione assistenziale da versare alla Cas.sa.Colf, che è passata da € 0,03 a € 0,06 per ogni ora retribuita. Di conseguenza la contribuzione da versare a partire dal 1° trimestre 2021 risulterà pari ad € 0,04 a carico del datore di lavoro ed € 0,02 a carico del lavoratore.

Si rammenta che, il mancato versamento della contribuzione assistenziale può esporre il datore di lavoro alla responsabilità risarcitoria per la perdita delle prestazioni sanitarie erogate da Cas.sa.Colf.

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