La retribuzione spettante durante il periodo di ferie annuali deve includere ogni componente economica collegata all’esecuzione delle mansioni e riconducibile alla posizione personale e professionale del lavoratore.
In altri termini, il compenso previsto non deve disincentivare il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto al godimento effettivo del periodo di riposo annuale.
E' il consolidato indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 24899 del 9 settembre 2025, ed enunciato sulla base di quanto stabilito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quest'ultima Corte ha stabilito che il trattamento retributivo durante il periodo di ferie annuali deve essere sostanzialmente equivalente a quello ordinariamente percepito durante i periodi di attività lavorativa. Ciò al fine di evitare che una riduzione della retribuzione possa dissuadere il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto alle ferie, in contrasto con i principi del diritto dell’Unione.
Qualsiasi forma di incentivo o pressione che spinga il dipendente a rinunciare alle ferie risulta, infatti, incompatibile con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, il quale intende garantire un periodo di riposo effettivo, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Con l’ordinanza n. 24899/2025, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto all’inclusione, nella retribuzione del periodo feriale, di una serie di indennità previste dalla contrattazione collettiva (indennità di trasferta, diaria ridotta, fuori nastro, guida, doppie mansioni, ecc.).
Motivi di impugnazione
La società ricorrente aveva contestato l’erronea inclusione delle suddette indennità nella retribuzione per ferie e la quantificazione del periodo minimo di ferie retribuite, nonché l’erronea ricostruzione della retribuzione media di riferimento.
Rigetto del ricorso e conferma dei principi
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate e confermando il richiamato orientamento giurisprudenziale.
Ha inoltre escluso che prassi aziendali o interpretazioni contrattuali possano prevalere sui principi dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
È stato ribadito, in particolare, che la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, comprensiva di tutte le voci economiche collegate all’esecuzione della prestazione e allo status del lavoratore, al fine di non disincentivare l’effettivo godimento delle ferie.
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