Cassazione: gli avvisi bonari sono immediatamente impugnabili

Pubblicato il 15 maggio 2012 Ribaltando l’impostazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 110/E del 2010, secondo cui gli avvisi bonari non producono effetti negativi immediati per il destinatario, manifestando solo una volontà impositiva ancora in itinere, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7344 dell’11 maggio 2012, ha sancito l’impugnabilità anche di tale tipo di comunicazione di irregolarità.

Gli avvisi bonari – a detta dei giudici di legittimità – nonostante non rientrino nell'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 546/1992, devono essere ricompresi tra quegli atti diversi che possono essere impugnati dal contribuente in quanto espressione di una compiuta e definita pretesa tributaria.
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