Cassazione: il verbale unico che fonda la pretesa contributiva è impugnabile

Pubblicato il 15 ottobre 2025

In materia di rapporti di lavoro e obblighi contributivi, il verbale ispettivo può costituire un atto lesivo e immediatamente impugnabile, poiché idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli per l’impresa, come l’irregolarità contributiva o il blocco del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 27132 del 9 ottobre 2025, chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 100 del codice di procedura civile, in una controversia riguardante l’impugnabilità del verbale unico di accertamento e notificazione anche in assenza di una quantificazione dei contributi previdenziali presuntivamente omessi.

Azione di accertamento negativo contro il verbale ispettivo INPS

Contesto del caso esaminato  

Origine della controversia  

Una società aveva impugnato innanzi al Tribunale del lavoro un verbale unico di accertamento e notificazione emesso a seguito di ispezione presso un proprio cantiere.

L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva la carenza di interesse ad agire, ritenendo che il verbale non contenesse una pretesa contributiva immediatamente esecutiva.

Le decisioni di merito  

Aderendo alla posizione dell'INPS, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello.

Secondo i giudici di merito, l’impresa avrebbe potuto contestare l’accertamento solo al momento dell’adozione di un provvedimento da parte dell’INPS, non già contro il verbale ispettivo in sé.

Le questioni giuridiche sollevate  

L’interesse ad agire nel processo civile  

La società ricorrente si era quindi rivolta alla Suprema Corte, denunciando la violazione dell’art. 100 del codice di procedura civile, che subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria alla sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.

Ha sostenuto che tale interesse fosse presente, poiché il verbale ispettivo determinava un pregiudizio immediato nella posizione previdenziale e poteva ostacolare l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), strumento indispensabile per la partecipazione a gare pubbliche e per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Natura giuridica del verbale ispettivo  

La questione centrale riguardava la natura giuridica del verbale unico di accertamento e notificazione: se dovesse essere considerato un atto meramente istruttorio e privo di effetti lesivi, o un atto idoneo a incidere concretamente sulla sfera giuridica del destinatario.

La Corte di Cassazione, in particolare, è stata chiamata a chiarire quando sorge l’interesse ad impugnare e se l’assenza di quantificazione dei contributi potesse escludere la possibilità di ricorso.

La posizione della Corte di Cassazione  

La Suprema Corte, in primo luogo, ha giudicato errata l’affermazione secondo cui il verbale dell’Ispettorato del lavoro — notificato all’impresa insieme alle sanzioni per violazioni delle norme a tutela del lavoro — non avrebbe avuto effetti lesivi immediati nei confronti del destinatario.

Poiché, infatti, gli ispettori avevano accertato violazioni relative alla corretta registrazione dei rapporti di lavoro e avevano individuato i presupposti per un possibile recupero di contributi, il verbale unico di accertamento e notificazione doveva essere considerato, a tutti gli effetti, un atto pregiudizievole e quindi impugnabile, attraverso un’azione di accertamento negativo.

Il riconoscimento dell’efficacia lesiva del verbale  

Secondo la Suprema Corte, in altri termini, il verbale ispettivo in materia di lavoro e previdenza è idoneo, nei predetti casi, a produrre effetti pregiudizievoli immediati.

In particolare, la Corte ha evidenziato che:

Per queste ragioni, l’impresa destinataria ha interesse ad agire in accertamento negativo, anche in assenza di una quantificazione dettagliata dei contributi.

Distinzione tra sanzioni amministrative e accertamenti contributivi  

La Cassazione, nella propria disamina, ha operato una distinzione fondamentale:

In altri termini, quando il verbale ispettivo rileva violazioni tali da poter determinare un recupero di contributi previdenziali, il datore di lavoro ha un interesse concreto e attuale a chiedere al giudice di dichiarare l’inesistenza di tale obbligo, così da prevenire le conseguenze negative che potrebbero derivarne, come l’impossibilità di ottenere il DURC o l’avvio di procedure di riscossione coattiva.

La Corte, sul punto, ha richiamato l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999, che ammette espressamente l’azione di accertamento negativo contro la pretesa contributiva contenuta nel verbale ispettivo.

Riferimenti giurisprudenziali  

La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, già espresso dalla Cassazione nelle pronunce nn. 7211/2024; 1558/2020; 6753/2020; 4032/2016: in materia contributiva, il verbale ispettivo è atto impugnabile quando contiene o presuppone una pretesa a carico del datore di lavoro, anche se non ancora formalizzata in un provvedimento esecutivo.

Esito del giudizio  

Decisione della Corte  

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso della società e cassato la sentenza della Corte d’Appello, rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione per l’esame del merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Interesse ad agire: quando sussiste

L’ordinanza n. 27132/2025 rafforza la tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e riconosce la possibilità per le imprese di agire giudizialmente già nella fase preliminare, evitando di subire passivamente gli effetti di un verbale ispettivo potenzialmente lesivo.

Ribadendo la distinzione tra sanzioni amministrative e pretese contributive, la Cassazione ha confermato che l’interesse ad agire sussiste ogniqualvolta il verbale ispettivo sia idoneo a incidere sulla sfera giuridica del destinatario, anche in assenza di un atto formale dell’INPS.

La pronuncia consolida l’orientamento volto a garantire una tutela preventiva effettiva per le imprese, assicurando un equilibrio tra le esigenze di vigilanza ispettiva e la salvaguardia del diritto di difesa in materia contributiva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per carenze formative

21/01/2026

Lavoratori somministrati: comunicazione ai sindacati in scadenza. Il facsimile

21/01/2026

CCNL Gomma e plastica. Tabelle del 10/12/2025

21/01/2026

Ccnl gomma e plastica. Tabelle retributive

21/01/2026

Rottamazione-quinquies: nuova definizione agevolata 2026. Debiti ammessi, domanda e scadenze

21/01/2026

In Gazzetta il decreto sulle rinnovabili: nuovi target e obblighi settoriali

21/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy