Cassazione: No ai controlli a distanza sui lavoratori

Pubblicato il 02 ottobre 2012 La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16622 del 1° ottobre 2012, ha accolto il ricorso presentato da un operatore telefonico, addetto al soccorso stradale, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento disposto nei suoi confronti da parte del datore di lavoro.

Quest’ultimo, a mezzo di un software che consentiva il rilevamento delle telefonate, aveva scoperto che il centralinista dedicava poco tempo agli utenti, e molto alle chiamate personali. Per questa ragione, si era determinato nel disporre la massima sanzione del licenziamento.

Una condotta, quella del datore, ritenuta illegittima da parte della Suprema corte, la quale ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, esista il divieto di controllare a distanza i dipendenti e ciò anche quando, come nella specie, vi sia il consenso delle rappresentanze sindacali aziendali.

Ed infatti – precisa la Corte - anche i controlli cosiddetti “difensivi”, posti in essere dal datore contro eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti, vanno comunque sottoposti alle garanzie procedurali di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. In conclusione, qualora “non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell’articolo 4, comma 1, di risalire all’identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”.
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